Ordinanza n. 3200/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot n MASEDISS REGISTRO DECRETIR0000033 del 10 marzo 2026 comunicato con nota prot n 52875 in pari data con il quale è stata disposta la revoca del contributo finanziario a carico del PNRR concesso con Decreto Dipartimentale prot n MASEDISS REGISTRO DECRETIR 0000184 del 28 aprile 2023 alla Proposta con ID MTE12C00000040 presentata dalla Seruso SpA avente ad oggetto Realizzazione nuovo impianto di selezione (doc1); - del preavviso di revoca trasmesso con nota prot n 183145 del 6 ottobre 2025 recante PNRR Investimento 12 Linea d’Intervento C ID Proposta 40 Preavviso di Revoca del Provvedimento di Concessione del Contributo (doc 2); - nonché di tutti gli atti presupposti connessi e o successivi anche non noti E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA In principalità alla riammissione della ricorrente al finanziamento o in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi d'impossibilità di riammissione al finanziamento al risarcimento del danno per equivalente nella misura di Euro 2060017 10 corrispondente al finanziamento spettante alla ricorrente o nella misura che sarà determinata in corso di causa eo in subordine nella misura ritenuta di giustizia IN SUBORDINE PER L'ACCERTAMENTO del diritto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla esclusione del progetto della ricorrente originariamente ammesso dai progetti ammissibili e quindi finanziabili a valere sulle risorse di cui all'Investimento 1 2 Linea d'intervento C per lesione del legittimo affidamento ingenerato dall'esercizio dell'attività amministrativa da parte del Ministero E QUINDI PER LA CONSEGUENTE CONDANNA al pagamento dei danni subiti e subendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del contributo PNRR concesso per la realizzazione di un nuovo impianto di selezione, unitamente al preavviso di revoca
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria di contributo)
Prevale il privato
La controversia
La società beneficiaria ha impugnato il decreto ministeriale che ha disposto la revoca di un contributo PNRR già concesso, nonché il precedente preavviso di revoca e gli atti connessi, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti. Nel merito ha chiesto la riammissione al finanziamento o, in subordine, il risarcimento del danno quantificato nell'importo del contributo, nonché il risarcimento per lesione dell'affidamento. La ricorrente ha contestato, in sostanza, la qualificazione e la legittimità dell'intervento amministrativo, sostenendo che la revoca fosse in realtà un annullamento del provvedimento attributivo del contributo e dovesse quindi rispettare i presupposti e il termine ragionevole previsti dall'art. 21-nonies l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris poiché il provvedimento formalmente qualificato come revoca sembra avere natura sostanziale di annullamento d'ufficio del provvedimento attributivo del contributo; deve pertanto essere verificato alla luce dei presupposti e dei limiti temporali dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerando il 31 agosto 2026 quale termine ultimo e improrogabile per la finalizzazione della documentazione necessaria alla rendicontazione PNRR, il cui mancato rispetto comporta l'inammissibilità della spesa e il mancato riconoscimento dei risultati. Per preservare l'utilità della tutela, ha ordinato all'amministrazione di accantonare una somma pari al finanziamento revocato. Ha inoltre ordinato al Ministero di depositare, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, una relazione dettagliata sul procedimento, corredata dalla documentazione pertinente, e ha fissato l'udienza pubblica di merito al 14 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, rilevando che la controversia riguarda una revoca per vizi genetici del provvedimento attributivo e non inadempimenti della fase esecutiva, e ha dichiarato applicabile il rito speciale PNRR.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta dalla società ricorrente.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022
Individua il rito speciale applicabile alle controversie relative a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR.
art. 21-nonies l. 241/1990
Trova applicazione quando un atto formalmente qualificato come revoca abbia natura sostanziale di annullamento del provvedimento attributivo; la legittimità deve quindi essere valutata alla luce dei relativi presupposti e termini.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, la qualificazione formale di un provvedimento come revoca non è decisiva: quando l'intervento incide sul provvedimento attributivo per vizi genetici, esso può essere sostanzialmente qualificato come annullamento d'ufficio e deve rispettare i presupposti e il termine ragionevole dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
- Nelle controversie relative a finanziamenti PNRR, il rischio che la scadenza ultima per la rendicontazione renda inutilmente esperibile la tutela giurisdizionale integra il periculum in mora e può giustificare misure conservative della provvista finanziaria.
- Quando l'accoglimento della domanda cautelare dipende dalla preservazione delle risorse finanziarie disponibili, il giudice può ordinare all'amministrazione di accantonare una somma corrispondente al finanziamento contestato, senza anticipare la decisione sul merito.
- La controversia sulla revoca di un finanziamento per vizi genetici del provvedimento attributivo rientra nella giurisdizione amministrativa; diversa è l'ipotesi di controversia relativa a inadempimenti propri della fase esecutiva.
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