Cassazione Penale, Sentenza n. 27812/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio del Tribunale di Pescara nel proc. n. 1014/2024. Il ricorrente deduce la violazione di plurime disposizioni processuali (artt. da 177 a 185 c.p.p. in relazione agli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater, 421, 424, 431, 484 e 489 c.p.p.), sostenendo che il rigetto dell'eccezione di nullità del decreto che disponeva il giudizio fosse pregiudizievole: il GUP avrebbe verbalmente comunicato che il provvedimento sarebbe stato emesso nei successivi quindici giorni, mentre in realtà il decreto è stato emesso nella stessa giornata e non notificato all'imputato, che risultò assente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per eccessiva prolissità nella ricostruzione dei fatti e per essere manifestamente infondato e generico. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui la decisione su una eccezione processuale non costituisce causa di ricusazione, salvo che il provvedimento di rigetto contenga una ingiustificata anticipazione di valutazione sulla responsabilità dell'imputato (circostanza non riscontrata). La Corte ha richiamato giurisprudenza delle Sezioni Unite che esclude la ricusazione per le manifestazioni di convincimento funzionali a una decisione incidentale se non comportano anticipazioni del giudizio di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità e il difensore aveva insistito per l'accoglimento.
Norme richiamate
artt. 177-185 c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente nella parte relativa alla disciplina della ricusazione e delle incompatibilità; la Corte non ha ritenuto che le ipotesi invocate integrassero cause concrete di ricusazione.
art. 420-bis c.p.p.
Richiamato come parte delle norme processuali invocate, senza che la Corte abbia ritenuto che la sua applicazione giustificasse la ricusazione del giudice.
art. 420-ter c.p.p.
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni processuali pertinenti; nessuna valutazione specifica di violazione riconosciuta dalla Corte.
art. 420-quater c.p.p.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha valutato la questione nel quadro più ampio delle decisioni su eccezioni processuali e della ricusazione.
art. 421 c.p.p.
Richiamato tra le norme oggetto del motivo; non emergono dalla sentenza profili che rendano la decisione sul punto causa di ricusazione.
art. 424 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha valutato l'insieme delle disposizioni senza trovare pregiudizio idoneo a giustificare la ricusazione.
art. 431 c.p.p.
Richiamato nel ricorso; la decisione impugnata non è stata ritenuta viziata nei termini che legittimino la ricusazione.
art. 484 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali; la Corte non ha riconosciuto l'esistenza di un'anticipazione del convincimento del giudice.
art. 489 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente; non ritenuto idoneo dalla Corte a integrare causa di ricusazione nello specifico caso.
art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p.
Interpretato dalla Corte nel senso che le attività endo-processuali, svolte secondo le previste sequenze procedurali e non costituenti cause di incompatibilità ex art. 34, non rientrano nel novero delle cause di ricusazione salvo che contengano un'anticipazione ingiustificata del convincimento sul merito.
art. 34 c.p.p.
Riferimento normativo alle incompatibilità: la Corte ha escluso che le attività processuali ordinarie contestate costituiscano incompatibilità automatica ai sensi di questa norma.
Sez. 5, n. 10981 del 05/12/2022 (Rosenthal)
Giurisprudenza richiamata per affermare il principio che la decisione su eccezioni processuali non costituisce di per sé causa di ricusazione se non accompagnata da anticipazioni sul merito.
Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005 (Falzone)
Precedente delle Sezioni Unite secondo cui la manifestazione indebita del convincimento rileva come causa di ricusazione solo se il giudice ha anticipato la valutazione sul merito senza nesso funzionale con il provvedimento incidentale.
Sez. 6, n. 22112 del 27/02/2014
Richiamata per sottolineare che le esternazioni del giudice devono restare funzionali all'atto incidentale e non invadere lo spazio della deliberazione conclusiva.
Massime di principio
- La decisione su eccezioni processuali, di per sé, non giustifica la ricusazione del giudice; occorre dimostrare un'anticipazione ingiustificata del convincimento sul merito.
- Le attività endo-processuali svolte nei normali tempi e modi procedurali non costituiscono cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p., a meno che escano dai limiti funzionali e invadano la decisione di merito.
- La ricusazione richiede una specifica e circostanziata indicazione di comportamenti o affermazioni del giudice che manifestino un pregiudizio concreto; rilievi generici o ricostruzioni prolisse e non circostanziate sono destinati all'inammissibilità.
- Chi propone ricorso in cassazione deve evitare eccessiva prolissità e motivazioni generiche: ciò può determinare l'inammissibilità per manifesta infondatezza o genericità.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte può essere condannata alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somma a favore della Cassa delle ammende).
- Per contestare validamente la regolarità di notifiche o presenze all'udienza è necessario documentare concretamente il pregiudizio derivante e il nesso funzionale con la decisione impugnata.
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