Sentenza n. 3974/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l’annullamento – previa tutela cautelare - del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato emesso il 6/6/2024 e notificato il successivo 18/8/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, motivato dall’insufficienza dei mezzi economici e dal rischio migratorio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illogicità e l’apparenza della motivazione del diniego del visto adottato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka. In particolare, ha contestato il riesame dell’adeguatezza dei mezzi economici, già valutata positivamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro, nonché la valutazione del rischio migratorio, ritenuta fondata su elementi non obiettivi e su una ricostruzione meramente ipotetica delle intenzioni del richiedente. Il ricorrente ha inoltre reclamato avverso il provvedimento della Commissione che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e annullato il diniego del visto. Quanto al requisito economico, ha ritenuto illegittimo il riesame, da parte dell’Ambasciata, di un profilo già positivamente valutato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione nel procedimento conclusosi con il nulla osta al lavoro, in assenza di particolari esigenze istruttorie che giustificassero l’aggravamento procedimentale. Quanto al rischio migratorio, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui tale valutazione, pur discrezionale e potenzialmente connotata da profili tecnici, deve fondarsi su elementi obiettivi idonei a indicare, sul piano inferenziale, una ragionevole possibilità di abuso del visto e non su una ricostruzione ipotetica o soggettiva delle intenzioni dell’interessato. Nel caso concreto, il diniego non risultava conforme a tale parametro. Il TAR ha invece respinto il reclamo contro l’inammissibilità dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato, poiché l’art. 119 del d.P.R. 115/2002 richiede la presenza dell’istante sul territorio italiano e non risultavano né tale presenza né un procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno o una domanda di protezione internazionale. Il MAECI è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito la fissazione dell’udienza pubblica da parte del Collegio.
art. 119 d.P.R. 115/2002
Richiede, per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella fattispecie considerata, la presenza dell’istante sul territorio italiano; tale presupposto non risultava sussistente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La valutazione dell’insufficienza dei mezzi economici ai fini del rilascio del visto per lavoro subordinato non può tradursi, senza particolari esigenze istruttorie, nel riesame di un profilo già positivamente valutato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro.
- La valutazione del rischio migratorio è discrezionale, anche sotto eventuali profili tecnici, ma è sindacabile dal giudice amministrativo quanto al rispetto delle regole di esercizio del potere.
- Il rischio migratorio può giustificare il diniego del visto soltanto se desunto da elementi obiettivi, idonei a indicare ragionevolmente la possibilità di abuso del titolo, e non sulla base di una ricostruzione meramente ipotetica o soggettiva delle intenzioni del richiedente.
- La mancata conoscenza, da parte del richiedente, di alcuni dettagli delle condizioni contrattuali non è di per sé indicativa di una diversa finalità migratoria, se tali elementi possono ragionevolmente non essere conosciuti prima della sottoscrizione del contratto.
- Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’art. 119 d.P.R. 115/2002 richiede la presenza dell’istante sul territorio italiano, salvo le specifiche situazioni previste dalla norma per soggetti non regolarmente presenti, che devono risultare accertate.
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