Cassazione Civile, Ordinanza n. 00204/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La vicenda origina da una serie di procedure fallimentari dichiarate dal tribunale: su istanza del fallimento di una s.r.l. in liquidazione, era stato dichiarato il fallimento per estensione di una società di fatto asseritamente esistente tra la società già fallita e un imprenditore individuale, nonché dei soci illimitatamente responsabili, e poi anche di una s.r.l.s. quale ulteriore socio di fatto. Il tribunale aveva ritenuto che l'imprenditore individuale avesse assunto un ruolo gestorio preponderante e che le società fossero state usate come schermo per continuare l'attività d'impresa, desumendone la società di fatto. La corte d'appello, in accoglimento dei reclami, ha invece revocato i fallimenti ritenendo non provata la società di fatto: ha escluso che l'ingerenza gestoria e la commistione contabile bastassero a dimostrare un vincolo societario, che potessero essere lette come amministrazione di fatto o holding di fatto, e ha negato prova di fondo comune, affectio societatis, partecipazione a utili e perdite e insolvenza autonoma della pretesa super-società. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: omessa pronuncia e mancata istruttoria sulla simulazione dei contratti di affitto d'azienda; falsa applicazione delle norme sulla simulazione e sull'affitto d'azienda; omesso esame di fatti decisivi relativi alla fittizietà degli affitti; violazione delle norme sulla società di fatto e sull'estensione del fallimento, sostenendo che la commistione gestionale e patrimoniale fosse sufficiente a provare la super-società; vizio di motivazione; omesso esame dello stato di insolvenza; censura sulle spese. Le resistenti hanno contrastato il ricorso con distinti controricorsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio. La Corte ha affermato che la corte d'appello, pur avendo accertato una gestione sostanzialmente comune, l'ingerenza di fatto del soggetto dominante e la funzione-schermo delle società, ha erroneamente escluso la possibile esistenza di una società di fatto tra persona fisica e società di capitali, non considerando che tale configurazione è astrattamente ammissibile anche quando le società siano abusate come schermi operativi. Ha precisato che la società di fatto deve essere verificata nei suoi elementi costitutivi - fondo comune, esercizio in comune dell'attività, partecipazione a utili e perdite, esteriorizzazione del vincolo - ma che questi possono desumersi anche da fatti concludenti e da una organizzazione comune effettiva, senza che l'uso di società-schermo o la presenza di amministrazione di fatto escludano di per sé la società di fatto. Il giudizio è stato quindi rinviato alla corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del primo motivo per dedotta omessa pronuncia sulla simulazione dei contratti di affitto d'azienda.
art. 18 l.fall.
Richiamato per la censura sul procedimento di reclamo e sui poteri istruttori del giudice del reclamo fallimentare.
art. 1415 c.c.
Invocato per sostenere l'azionabilità dell'accertamento della simulazione dei contratti di affitto d'azienda.
art. 2561 c.c.
Richiamato insieme all'art. 2562 c.c. nella censura sulla disciplina dell'affitto d'azienda e sulla simulazione del contratto.
art. 2562 c.c.
Richiamato insieme all'art. 2561 c.c. nella censura sulla disciplina dell'affitto d'azienda e sulla simulazione del contratto.
art. 2247 c.c.
La Corte lo assume come norma definitoria della società, richiedendo esercizio in comune dell'attività economica, fondo comune e partecipazione ai risultati patrimoniali.
art. 2297 c.c.
Richiamato per la società di fatto/irregolare e per la rappresentanza dei soci occulti nelle società non iscritte.
art. 2497 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'uso delle forme fallimentari in luogo dell'azione ordinaria di responsabilità verso chi dirige e coordina abusivamente.
art. 2727 c.c.
Invocato nel quarto motivo per la prova presuntiva della società di fatto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 147, comma 5, l.fall.
La Corte ne offre un'interpretazione estensiva: si applica anche quando la società di fatto occulta emerga dopo il fallimento di una società di capitali che vi abbia partecipato come socio illimitatamente responsabile.
art. 147, comma 1, l.fall.
Richiamato per affermare che il fallimento della società produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, anche se non persone fisiche.
art. 5 l.fall.
Richiamato quale criterio per l'accertamento dello stato di insolvenza, da riferire alla società di fatto o alla società occulta secondo i casi.
art. 2361 c.c.
Richiamato per affermare la possibilità per una società di capitali di partecipare a una società di persone come socio illimitatamente responsabile.
art. 111-duodecies disp. att. c.c.
Richiamato insieme all'art. 2361 c.c. a sostegno della partecipazione di società di capitali a società di persone.
art. 2253 c.c.
Richiamato per indicare che i partecipi possono conferire quanto necessario al conseguimento dell'oggetto sociale nel fondo comune.
art. 2254 c.c.
Richiamato per descrivere i conferimenti in proprietà o in godimento nel fondo comune della società di fatto.
art. 2263 c.c.
Richiamato per i conferimenti in prestazione d'opera e per la struttura del fondo comune.
art. 2281 c.c.
Richiamato in relazione al godimento di beni nel fondo comune.
art. 2265 c.c.
Richiamato per chiarire che è nulla solo l'esclusione totale di un socio da utili o perdite, non la modulazione convenzionale della partecipazione al rischio.
art. 2476, comma 7, c.c.
Richiamato come norma che non può essere aggirata mediante un uso distorto dell'estensione fallimentare.
art. 2497-septies c.c.
Richiamato per ipotizzare una evoluzione dei rapporti originari e l'abuso della società da parte di chi la controlla.
art. 2497-sexies c.c.
Richiamato in tema di controllo di fatto e abuso nella direzione e coordinamento.
art. 2359 c.c.
Richiamato quale indice del controllo societario rilevante ai fini dell'abuso o della direzione e coordinamento.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per il vizio motivazionale e il dovere di motivazione sufficiente.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione apparente o perplessa della sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c.
Utilizzato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360 c.p.c.
Utilizzato per le censure di nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360 c.p.c.
Utilizzato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- La società di fatto tra una persona fisica e una o più società di capitali è astrattamente configurabile; non è esclusa, in sé, dal fatto che la società di capitali sia stata usata come schermo operativo o che vi sia stata un'ingerenza gestoria di fatto da parte di un soggetto non formalmente investito.
- Ai fini della società di fatto occorre verificare, sulla base di fatti concludenti, l'esercizio in comune dell'attività economica, l'esistenza di un fondo comune, la partecipazione ai risultati patrimoniali e l'esteriorizzazione del vincolo verso i terzi; l'assenza di una forma tipica non impedisce l'accertamento di tali elementi.
- L'amministrazione di fatto o la holding di fatto non escludono automaticamente la società di fatto: la medesima situazione fattuale può rilevare come indice di gestione occulta e, al tempo stesso, come elemento compatibile con un rapporto societario di fatto, se sono provati i suoi requisiti costitutivi.
- L'uso di una società come mero schermo per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale non vale da solo a negare la società di fatto; occorre accertare se, dietro lo schermo formale, sia in realtà esistita un'organizzazione comune con fondo comune e ripartizione di utili e perdite.
- Nell'estensione del fallimento ex art. 147, comma 5, l.fall., la società di fatto occulta deve risultare insolvente in modo autonomo, ma tale insolvenza può essere desunta dai debiti riferibili all'impresa comune e dall'impossibilità di farvi fronte con mezzi normali di pagamento.
- La mera confusione patrimoniale o contabile, pur rilevante come indizio, non basta da sola a escludere né a dimostrare la società di fatto: il giudice deve valorizzarla insieme agli altri elementi dell'organizzazione comune e della compartecipazione ai risultati.
- La partecipazione agli utili e alle perdite può essere regolata in modo non proporzionale ai conferimenti; è nulla solo l'esclusione totale di un socio dagli utili o dalle perdite, non la diversa modulazione del rischio convenuta dalle parti.
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