Cassazione Civile, Sentenza n. 15739/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava alla società di aver partecipato a una frode carosello nell'ambito del commercio di tartufi: la ricorrente avrebbe annotato in acquisto fatture emesse da societa cartiere (FIMA s.r.l. e Funghi e Tartufi s.a.s.) in realtà riconducibili a cavatori privi di partita IVA, allo scopo di sottrarsi all'obbligo di autofatturazione previsto dalla legge finanziaria 2005 e di fruire indebitamente della detrazione IVA. L'Ufficio aveva rideterminato l'imponibile IVA 2013 recuperando imposta per Euro 121.860,55 e irrogato sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche e ha rinviato la causa alla stessa Commissione in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse errato nella valutazione delle prove presuntive e nell'attribuzione dell'onere probatorio, non avendo l'Amministrazione dimostrato compiutamente anche l'elemento psicologico (la consapevolezza o la colpevole inconsapevolezza dell'acquirente rispetto alla fittizietà dei fornitori) e non avendo la Commissione valutato adeguatamente la controprova della società (modalità di pagamento, volumi commercializzati, effettiva attività delle società cedenti). La sentenza di rinvio dispone altresì che la Corte territoriale liquidarà le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)
Impose l'obbligo di autofatturazione per l'acquisto di tartufi da raccoglitori dilettanti privi di partita IVA con inversione contabile e senza diritto alla detrazione; la normativa è al centro della qualificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti per mascherare acquisti da cavatori
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione ai profili processuali e alla corretta applicazione delle regole del procedimento nel contenzioso tributario
DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Norma del testo unico IVA richiamata in relazione agli obblighi e alle regole relative all'IVA e alla deducibilità
Codice civile
Principi sul riparto dell'onere della prova e sull'utilizzo delle presunzioni: la Corte richiama la necessità che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e che il giudice valuti complessivamente gli elementi
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 3
Fondamento per il motivo di cassazione relativo alla violazione di norme processuali e alla errata interpretazione e applicazione del diritto da parte del giudice di merito
d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472
Riferimento normativo in tema di sanzioni tributarie e della loro applicazione in relazione al secondo motivo di ricorso
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Richiamato in relazione all'erronea applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative nel processo tributario
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE
Causa C-281/20 Ferimet SL; C-108/20 Finanzamt Wilmersdorf; C-154/20 Kemwater ProChemie
La giurisprudenza UE stabilisce che, nel regime del reverse charge, può essere negato il diritto alla detrazione se il soggetto passivo ha indicato un fornitore fittizio o mancano dati per verificare che il fornitore sia soggetto passivo, e che non è necessario provare la malafede ma può rilevare la consapevolezza della fittizietà
Cassazione
es. Cass. n. 4250/2022 e altre pronunce citate
La Corte di legittimità ha consolidato i principi sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi e sul fatto che l'Amministrazione deve provare anche, anche in via presuntiva, la consapevolezza dell'acquirente rispetto alla fittizietà del fornitore
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti la pubblica amministrazione deve provare sia la fittizietà delle fatture sia la consapevolezza (o la colpevole inconsapevolezza per carenza di diligenza) dell'acquirente; non è sufficiente dimostrare solo la fittizietà dei fornitori
- Gli indizi usati dall'Amministrazione devono essere valutati nel loro insieme e devono essere gravi, precisi e concordanti; il giudice deve compiere una valutazione di sintesi e motivarla in modo puntuale, considerando anche la controprova offerta dal contribuente
- Se i presunti 'fornitori' risultano essere enti o soggetti operativi (non puri meri schermi) occorre distinguere tra operazioni soggettivamente inesistenti e fenomeni elusivi o omissioni nella liquidazione/versamento dell'IVA da parte del cedente: la qualificazione ha conseguenze diverse sul riparto dell'onere probatorio
- Nel regime di reverse charge la giurisprudenza UE e di legittimità è particolarmente rigorosa e può negare il diritto alla detrazione quando mancano elementi per verificare che il fornitore sia soggetto passivo o quando emerge che il cedente era fittizio; tuttavia anche in questo caso occorre accertare la posizione soggettiva dell'acquirente
- La prova liberatoria a carico del contribuente può consistere in elementi concreti come modalità di pagamento tracciate, volumi di acquisto incompatibili con fornitori occasionali, documentazione che dimostri l'effettiva esistenza e attività dei fornitori e altri elementi che smentiscano la partecipazione alla frode
- L'assenza di indagini sul profilo soggettivo dell'acquirente da parte del giudice di merito integra un vizio di motivazione e di applicazione del principio di riparto dell'onere della prova, con conseguente annullamento della decisione
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