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Sentenza

Sentenza n. 648/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento - quanto all’atto introduttivo del giudizio: 1) della graduatoria, allegata al verbale n. 35 del 23 dicembre 2024, del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Provincia di Frosinone per la copertura a tempo indeterminato e parziale di 32 posti di collaboratore tecnico professionale categoria B, posizione economica B3, di cui al bando prot. n. 25074 del 12 luglio 2022, pubblicato sulla GU n. 55 del 12 luglio 2022, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente 10,5 punti per titoli professionali posseduti; 2) del citato verbale del 23 dicembre 2024, con il quale la commissione d’esame ha attribuito al ricorrente per i titoli di servizio il punteggio di 20 anziché di 30,5; 3) della richiesta di chiarimenti di cui al messaggio di posta elettronica certificata del 26 novembre 2024; 4) del bando di concorso del 12 luglio 2022, ove interpretato in senso lesivo per le ragioni del ricorrente; 5) di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti; - quanto ai motivi aggiunti: 6) della graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale n. 872 del 14 marzo 2025, pubblicata sull’albo pretorio al n. 864/2025 dal 14 marzo 2025 sino al 13 aprile 2025, nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione n. 39 con 58,667 punti; 7) del citato bando di concorso del 12 luglio 2022, nella parte in cui richiede di attestare o documentare il servizio prestato presso la Provincia di Frosinone; 8) del verbale n. 30 del 3 dicembre 2024, recante valutazione dei titoli di servizio del ricorrente; 9) di tutti i verbali della commissione esaminatrice; 10) della richiesta di chiarimenti del 26 novembre 2024; 7) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, incluso il provvedimento che dispone l’assunzione e l’ammissione in servizio del candidato collocatosi all’ultimo poso tra i vincitori; - quanto al ricorso incidentale proposto da Mirella Colella, della graduatoria concorsuale del 14 marzo 2025, nella parte in cui colloca la ricorrente incidentale al 28° e non al 26° posto.

Giustizia amministrativa202500150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e atti della procedura concorsuale relativi alla valutazione dei titoli di servizio del candidato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha partecipato a un concorso per 32 posti di collaboratore tecnico professionale e ha lamentato la mancata attribuzione di 10,5 punti per il servizio prestato, in regime di somministrazione di lavoro, presso la Provincia di Frosinone. Il ricorso introduttivo contestava la graduatoria provvisoria, il verbale di valutazione dei titoli, la richiesta di chiarimenti e il bando, deducendo violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 Cost., dell'art. 18 l. 241/1990 e dell'art. 43 d.P.R. 445/2000, nonché dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, affidamento e buona fede ed eccesso di potere. Il candidato sosteneva che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare i titoli già documentati nella domanda e nel curriculum, eventualmente mediante soccorso istruttorio, senza richiedere ulteriori chiarimenti. Con i motivi aggiunti, proposti contro la graduatoria definitiva, il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 6 l. 241/1990 e della lex specialis, per avere la commissione richiesto informazioni sull'orario e sulla continuità del servizio e riparametrato il punteggio; incompetenza della commissione nell'attivazione del soccorso istruttorio; violazione dell'art. 18, comma 2, l. 241/1990, perché l'amministrazione avrebbe già posseduto le informazioni necessarie; illegittimità della clausola del bando che imponeva di documentare il servizio prestato presso la Provincia; eccesso di potere per disparità di trattamento, poiché ad altri candidati, anch'essi non tempestivamente raggiunti o non diligenti nella gestione della PEC, era stata reiterata la richiesta o era stata concessa la possibilità di produrre tardivamente la documentazione. Una candidata collocata al 28° posto ha proposto ricorso incidentale chiedendo la rivalutazione dei propri titoli e il passaggio al 26° posto.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché rivolto contro la graduatoria provvisoria e atti endoprocedimentali non autonomamente lesivi. Il giudice ha ribadito che, nelle procedure concorsuali, la lesione attuale e definitiva deriva dall'approvazione della graduatoria definitiva, che costituisce l'atto conclusivo della procedura; l'impugnazione della graduatoria provvisoria è quindi inutile e non necessaria quando non investe l'atto finale. I motivi aggiunti sono stati invece accolti per l'assorbente censura di eccesso di potere per disparità di trattamento. La commissione, a fronte di condotte caratterizzate da analoga grave incuria nella gestione della PEC o nell'accesso agli strumenti informatici, aveva reiterato la richiesta o contattato telefonicamente alcuni candidati, rimettendoli in termini, mentre aveva applicato immediatamente il minor punteggio al ricorrente, che aveva comunque risposto, seppure tardivamente. Il giudice ha ritenuto provata l'identità sostanziale delle situazioni e l'ingiustificata differenziazione del trattamento, annullando gli atti impugnati e imponendo la riformulazione della graduatoria previa rivalutazione dei titoli di servizio del ricorrente. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il ricorso incidentale è stato dichiarato irricevibile per tardività, essendo stato notificato oltre il termine decorrente dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, e comunque inammissibile per difetto di interesse. La candidata incidentale mirava infatti a ottenere direttamente una migliore valutazione della propria posizione, perseguendo lo stesso interesse sostanziale di un'azione principale e non un interesse conservativo e contrapposto rispetto al ricorso principale. Le spese sono state poste a carico della Provincia di Frosinone, mentre sono state compensate nei rapporti tra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata con riferimento ai compiti istruttori e alla gestione della richiesta di integrazione documentale nella procedura concorsuale; la relativa censura è stata assorbita dopo l'accoglimento del motivo sulla disparità di trattamento.

  • art. 18 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha invocato il comma 2 sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto acquisire d'ufficio informazioni già nella propria disponibilità; la censura è stata assorbita.

  • art. 43 d.P.R. 445/2000

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'acquisizione d'ufficio e alla documentazione dei titoli; la questione non è stata decisa perché il ricorso è stato accolto per disparità di trattamento.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per l'annotazione a verbale della questione di irricevibilità e inammissibilità del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la lesione attuale e definitiva della posizione del candidato deriva dall'atto di approvazione della graduatoria definitiva; la graduatoria provvisoria e gli altri atti endoprocedimentali non sono autonomamente lesivi e la loro impugnazione determina il difetto di interesse, quando non sia contestato anche l'atto finale.
  • L'eccesso di potere per disparità di trattamento richiede la prova rigorosa dell'identità sostanziale delle situazioni poste a confronto; il vizio ricorre quando l'amministrazione, a fronte di condotte individuali caratterizzate da analoga grave incuria, accorda a taluni candidati la possibilità di regolarizzare o tardivamente integrare la documentazione e applica ad altri le conseguenze sfavorevoli della medesima condotta senza giustificazione.
  • Il ricorso incidentale ha funzione essenzialmente conservativa e accessoria rispetto al ricorso principale: il controinteressato non può utilizzarlo per ottenere, in via diretta, una migliore valutazione della propria posizione quando l'interesse dedotto è autonomo e coincide sostanzialmente con quello azionabile mediante un ricorso principale.
  • La pendenza del ricorso principale non riapre il termine decadenziale per impugnare in via incidentale un vizio autonomo della graduatoria riguardante la posizione del controinteressato; tale vizio deve essere fatto valere mediante tempestiva azione principale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereMotivi aggiunti e ricorso incidentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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