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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35375/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti del garante fideiussore di una società, per il pagamento di euro 75.000,00. L'opponente ha chiesto la revoca o l'annullamento del decreto deducendo la nullità, l'inesistenza e l'annullabilità della fideiussione; ha inoltre proposto querela di falso contro la scrittura indicata come fideiussione omnibus. In corso di causa è stata prodotta una transazione parziale con un altro coobbligato. Nei giudizi di merito l'opposizione è stata rigettata, la querela di falso dichiarata inammissibile, l'eccezione ex art. 1957 c.c. ritenuta tardiva e l'opponente condannato anche ex art. 96 c.p.c. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) nullità per omessa motivazione sul motivo d'appello relativo alla querela di falso e richiamo all'art. 355 c.p.c. per il doppio grado; 2) nullità per introduzione di un tema nuovo in appello, relativo a una seconda linea di credito e a un mutuo fondiario del 2010, con omissione di motivazione; 3) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla fideiussione, per avere la Corte d'appello qualificato il rapporto come garanzia autonoma e non come garanzia specifica limitata al conto corrente; 4) violazione della disciplina TUB e dell'art. 2709 c.c. per aver ritenuto meri errori materiali le comunicazioni alla Centrale Rischi e al cliente; 5) violazione del TUB e dell'art. 117 TUB per mancato riconoscimento della qualità di consumatore del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la censura sulla querela di falso e, comunque, il ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specifica indicazione del luogo in cui la questione sarebbe stata proposta in appello; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, chiedeva una diversa lettura delle risultanze probatorie e dell'interpretazione del contratto; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva reputato irrilevante l'errore nella segnalazione alla Centrale Rischi e aveva escluso un abusivo riempimento del contratto; ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, poiché tendeva nuovamente a una diversa ricostruzione fattuale e la Corte territoriale aveva escluso che il ricorrente potesse beneficiare della tutela consumeristica. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 355 c.p.c.

    Il richiamo al doppio grado di giudizio non è ritenuto pertinente, perché la censura in realtà mira a contestare la valutazione di merito e delle prove, non la corretta applicazione della norma processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È evocato per denunciare nullità processuali, ma la Corte ribadisce che non può essere utilizzato per contestare un cattivo apprezzamento delle prove o per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 183 c.p.c.

    Non è ravvisata la nullità dedotta, perché il motivo è dichiarato inammissibile per mancata indicazione della precisa sede processuale in cui la questione sarebbe stata sollevata.

  • artt. 1362, 1363, 1369 e 1370 c.c.

    Le censure sull'interpretazione del contratto non sono ammissibili se si traducono nella mera contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

  • artt. 1936 e 1937 c.c.

    Le norme sulla fideiussione sono richiamate, ma la Corte non entra nel merito della qualificazione del contratto perché il motivo è inammissibile come richiesta di rivalutazione del fatto.

  • artt. 51 e 66, comma 1, 119, commi 1, 2 e 3, TUB

    Le doglianze relative alla disciplina bancaria e alle comunicazioni periodiche non superano il vaglio di ammissibilità, poiché non scardinano la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2709 c.c.

    La censura sull'efficacia delle segnalazioni e comunicazioni bancarie è inammissibile perché richiede una diversa lettura degli accertamenti di fatto.

  • D. lgs. n. 385/93

    Il riferimento al Testo unico bancario non consente, nel caso concreto, di sovvertire l'accertamento di merito sulla posizione del ricorrente e sulla natura del rapporto garantito.

  • art. 117 TUB

    La Corte conferma l'esclusione della qualifica di consumatore e non accoglie la censura, che si risolve in una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 1957 c.c.

    L'eccezione è stata ritenuta tardiva dai giudici di merito; la Cassazione non interviene sul punto perché il motivo non supera il filtro di ammissibilità.

  • art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.

    È richiamato nel merito per la condanna del soccombente al risarcimento per responsabilità aggravata, confermata nei giudizi di merito.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura di nullità per omessa motivazione non è ammissibile quando la sentenza d'appello abbia comunque esaminato la questione, anche sinteticamente, e il ricorrente miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare il cattivo apprezzamento delle prove o per chiedere una diversa ricostruzione dei fatti; la valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più persuasive spettano al giudice di merito.
  • La violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una propria lettura del contratto a quella accolta in sentenza.
  • Le censure che presuppongono fatti o questioni non specificamente localizzati nell'atto di appello sono inammissibili se non viene indicato con precisione dove la questione sia stata devoluta al giudice del gravame.
  • Non è ammissibile in cassazione una doglianza che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché in tal caso la censura risulta priva di decisività rispetto alla motivazione effettiva della decisione.
  • La qualifica di consumatore va esclusa quando il giudice di merito accerti che il soggetto abbia operato in un contesto di partecipazioni societarie e rapporti imprenditoriali complessi, e tale accertamento non può essere sovvertito in cassazione con una diversa ricostruzione fattuale.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniConto correnteMutuoCredito al consumo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziarioConsumatori
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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