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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-492/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017. — Incyte Corporation contro Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto dei brevetti – Medicinali per uso umano – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Articolo 18 – Prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1610/96 – Articolo 17, paragrafo 2 – Certificato protettivo complementare – Durata – Fissazione della data di scadenza – Effetti di una sentenza della Corte – Possibilità o obbligo di rettifica della data di scadenza. — Causa C-492/16

Giurisprudenza europea62016CJ0492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, ai fini del CPC per medicinali, la data rilevante della prima AIC è quella della notifica della decisione al destinatario, come già affermato in Seattle Genetics. Se il certificato è stato rilasciato sulla base di una diversa data, la durata risulta errata e il titolare può chiederne la rettifica. La possibilità di rettifica permane finché il CPC non sia scaduto, senza che il decorso del termine ordinario per impugnare impedisca tale rimedio.

Certificato protettivo complementare per medicinali: rettifica della data di scadenza quando la durata è stata calcolata su una data di prima AIC non corretta alla luce della sentenza Seattle Genetics.

La questione giuridica

Se la data della prima autorizzazione di immissione in commercio indicata nella domanda di CPC debba considerarsi "non corretta" quando, sulla base della successiva interpretazione data dalla Corte nella sentenza Seattle Genetics, la durata del certificato è stata calcolata in modo errato; e se, in tale ipotesi, il diritto dell’Unione imponga o consenta all’autorità nazionale di rettificare la data di scadenza del CPC, anche se il certificato è stato rilasciato prima della sentenza e il termine per impugnare è decorso.

Principio di diritto

L’articolo 18 del regolamento n. 469/2009, letto alla luce del considerando 17 e dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1610/96, va interpretato nel senso che la data della prima autorizzazione di immissione in commercio indicata nella domanda di CPC è "non corretta" se ha determinato una durata del certificato calcolata in modo non conforme all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 469/2009, come successivamente interpretato dalla Corte; in tal caso, il titolare dispone di un ricorso per ottenere la rettifica della durata del CPC dinanzi all’autorità che lo ha rilasciato, fintanto che il certificato non sia scaduto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 469/2009
  • Articolo 13, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 469/2009
  • Articolo 18, regolamento (CE) n. 469/2009
  • Articolo 19, regolamento (CE) n. 469/2009
  • Articolo 22, regolamento (CE) n. 469/2009
  • Regolamento (CE) n. 1610/96
  • Articolo 17, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1610/96
  • Direttiva 2001/83/CE
  • Direttiva 2001/82/CE
  • Direttiva 91/414/CEE
  • Regolamento (CEE) n. 1768/92

Certificato protettivo complementare per medicinali: rettifica della data di scadenza alla luce della sentenza Seattle Genetics

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest Capitale, Ungheria) in materia di certificato protettivo complementare (CPC) per un medicinale. Il giudizio principale oppone Incyte Corporation all’Ufficio nazionale ungherese per la proprietà intellettuale, che aveva rilasciato il CPC e poi respinto la richiesta di rettifica della sua data di scadenza.

Fatti e procedimento principale

Incyte, titolare di un brevetto europeo di base, aveva chiesto in Ungheria il rilascio di un CPC per il medicinale "Jakavi". Nella domanda aveva indicato come data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell’Unione la data della decisione di autorizzazione, e l’Ufficio aveva rilasciato il certificato calcolandone la durata sulla base di quella data, con scadenza fissata al 24 agosto 2027.

Dopo la sentenza della Corte nel caso Seattle Genetics del 6 ottobre 2015, Incyte ha chiesto la rettifica della data di scadenza, sostenendo che la durata avrebbe dovuto essere calcolata prendendo come riferimento la data di notifica dell’autorizzazione al destinatario e non la data di emanazione della decisione. L’Ufficio ha negato la rettifica, ritenendo non applicabile la normativa nazionale sulla correzione di errori materiali, e la controversia è giunta al giudice del rinvio.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 469/2009 sul CPC per i medicinali, in particolare gli articoli 13, paragrafo 1, 18, 19 e 22;
  • il regolamento (CE) n. 1610/96 sui CPC per i prodotti fitosanitari, in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, e il considerando 17, richiamato per interpretazione analogica;
  • le direttive 2001/83/CE e 2001/82/CE, quale cornice dell’autorizzazione di immissione in commercio dei medicinali;
  • la direttiva 91/414/CEE, richiamata nel regolamento n. 1610/96;
  • il regolamento (CEE) n. 1768/92, poi codificato e sostituito dal regolamento n. 469/2009.

Questioni pregiudiziali

Il giudice ungherese chiede sostanzialmente:

  • se la data della prima AIC indicata nella domanda di CPC debba considerarsi non corretta quando, alla luce della sentenza Seattle Genetics, il calcolo della durata del certificato effettuato su quella base sia contrario all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 469/2009;
  • se l’autorità nazionale competente sia tenuta a rettificare d’ufficio la data di scadenza del CPC per renderla conforme all’interpretazione successivamente affermata dalla Corte.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte precisa anzitutto che, benché la questione fosse formulata con riferimento all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1610/96, il CPC in causa riguarda un medicinale e quindi rientra nel regolamento n. 469/2009; perciò occorre leggere anche l’articolo 18 di quest’ultimo alla luce del regolamento sui prodotti fitosanitari.

Sulla base della sentenza Seattle Genetics, la Corte ricorda che la "data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell’Unione" ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 469/2009 è la data della notifica della decisione al destinatario. Tale interpretazione ha natura chiarificatrice e si applica retroattivamente, poiché precisa il significato della norma sin dalla sua entrata in vigore.

Ne consegue che, se nella domanda di CPC è stata indicata una data diversa, quella indicazione è da considerarsi non corretta quando ha portato a un calcolo della durata non conforme alla normativa UE. In tal caso, la durata del certificato è viziata e la rettifica è ammessa.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte osserva che il diritto dell’Unione, in linea di principio, non impone alle amministrazioni di riesaminare decisioni divenute definitive, in nome della certezza del diritto. Tuttavia, richiama la giurisprudenza Kühne & Heitz e Byankov, secondo cui in certe circostanze il principio di leale cooperazione può imporre il riesame di una decisione amministrativa definitiva.

Nel caso di specie, però, la Corte distingue tra riesame della decisione e mera rettifica della durata del certificato. Una rettifica della data di scadenza, quando il dato di partenza era errato, è meno invasiva e non lede in modo significativo la certezza del diritto. Inoltre, l’articolo 18 del regolamento n. 469/2009, letto con l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1610/96, consente un ricorso per ottenere la rettifica della durata del CPC quando la data della prima AIC indicata nella domanda non è corretta.

La Corte valorizza anche la struttura del regolamento n. 469/2009: la durata del CPC è determinata in modo automatico dall’articolo 13, paragrafo 1, senza margini di discrezionalità per l’autorità nazionale, e il certificato si estingue alla data così determinata dall’articolo 14. Tale meccanismo è funzionale agli obiettivi del regolamento, cioè garantire una protezione effettiva sufficiente al titolare del brevetto e assicurare un’applicazione uniforme delle condizioni di tutela nell’Unione.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • la data della prima AIC indicata nella domanda di CPC è "non corretta" se ha condotto a un calcolo della durata non conforme all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 469/2009, come interpretato nella sentenza Seattle Genetics;
  • il titolare del CPC dispone, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 469/2009, di un ricorso per ottenere la rettifica della durata del certificato fintanto che questo non sia scaduto.

La Corte non afferma un obbligo generale di rettifica d’ufficio in assenza di richiesta del titolare, poiché nel caso concreto tale questione non era necessaria per la decisione.

Principi affermati

La sentenza conferma che l’interpretazione della Corte in materia di CPC ha portata chiarificatrice e si applica anche a rapporti sorti prima della pronuncia. Inoltre, ribadisce che il rimedio della rettifica della durata del CPC è ammissibile quando l’errore riguarda la data di prima AIC posta a base del calcolo, e può essere esercitato fino alla scadenza del certificato.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualediritto dei brevetticertificato protettivo complementaremedicinali per uso umanoprocedimento amministrativo nazionale

Testo integrale

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