Sentenza n. 372/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura prot. n. -OMISSIS-, di decadenza dei contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGEA di decadenza dai contributi erogati e intimazione alla restituzione delle somme percepite
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento AGEA con cui era stata dichiarata decaduta dai contributi pubblici già erogati e le era stata intimata la restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che l'atto impugnato era stato annullato in autotutela da AGEA con successivo provvedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato aveva integralmente soddisfatto l'interesse azionato dalla ricorrente. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti citati, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente l'interesse azionato; il testo richiama tale esito senza indicare espressamente la disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'adozione di misure a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, tra cui l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nella pubblicazione della pronuncia.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali basi normative per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle informazioni identificative.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e tale intervento soddisfa integralmente l'interesse azionato, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato può determinare la cessazione della materia del contendere anche quando interviene dopo la proposizione del ricorso, purché elimini concretamente la lesione dedotta dal ricorrente.
- In presenza di peculiarità della controversia, il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese di lite anche a fronte della cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →