Cassazione Civile, Ordinanza n. 18599/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito di euro 36.857,79 derivante da una somma versata dalla società ricorrente per soddisfare un debito della società poi fallita verso una dipendente, relativo a retribuzioni e TFR. La ricorrente sosteneva che il pagamento fosse avvenuto con espressa previsione di surrogazione nei diritti della lavoratrice ai sensi degli artt. 1201 e 1203 c.c., con conseguente diritto all'ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c. Il Tribunale, invece, aveva qualificato l'operazione come finanziamento postergato ex art. 2467 c.c., ritenendo applicabile anche l'art. 2497-quinquies c.c. perché la società finanziata era controllata da una società a sua volta controllata dalla ricorrente, configurandosi un controllo/direzione e coordinamento mediato o a catena. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2359 n. 1 c.c., 2497-sexies c.c. e 12 preleggi, sostenendo di non essere socia della fallita e di non poter essere considerata controllante né esercente direzione e coordinamento; 2) violazione degli artt. 2467 c.c., 1201 e 1203 c.c. e 12 preleggi, sostenendo che l'operazione era una surrogazione e non un finanziamento soci, anche perché mancava la qualità di socio; 3) violazione dell'art. 111 l.fall. e dell'art. 182-quater l.fall., ma la questione era nuova e non emersa nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'art. 2497-quinquies c.c. si applica anche al finanziamento concesso dalla società controllante alla società eterodiretta tramite un'altra società del gruppo, a sua volta controllata dalla finanziatrice: si tratta di un finanziamento discendente che, se escluso, renderebbe agevole aggirare la disciplina della postergazione e la tutela dei creditori. Ha quindi ritenuto corretta la qualificazione del pagamento come finanziamento postergato ex art. 2467 c.c., con conseguente irrilevanza della pretesa surrogazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una questione nuova, mai trattata nel merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro dei vizi di violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 2359 n. 1 c.c.
richiamato per definire il controllo societario tramite influenza dominante nell'assemblea ordinaria; la Corte osserva che il controllo può operare anche in assetti infragruppo a catena, non solo con partecipazione diretta.
art. 2497-sexies c.c.
la presunzione di direzione e coordinamento può operare in presenza di controllo anche mediato; la Corte ne dà lettura non meramente formale, coerente con la struttura di gruppo.
art. 2497-quinquies c.c.
norma che estende la postergazione ai finanziamenti effettuati da chi esercita direzione e coordinamento o da soggetti sottoposti al suo controllo; la Corte la applica anche al finanziamento discendente tramite società intermedia controllata.
art. 2467 c.c.
disciplina la postergazione dei finanziamenti dei soci in favore della società in squilibrio finanziario; la Corte la considera applicabile per evitare elusioni mediante schermi societari.
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato per l'interpretazione letterale e sistematica delle norme, superata però da una lettura teleologica anti-elusiva.
art. 1201 c.c.
invocato dalla ricorrente per la surrogazione per volontà del creditore; la Corte lo reputa non applicabile perché il pagamento è qualificato come finanziamento postergato.
art. 1203 c.c.
invocato per la surrogazione legale, in particolare in relazione al pagamento del debito altrui; ritenuto recessivo rispetto alla diversa qualificazione dell'operazione come finanziamento soci.
art. 111 l.fall.
richiamato nel terzo motivo, ma senza un confronto nel merito perché la questione non era stata introdotta in causa.
art. 182-quater, comma 1, l.fall.
invocato per la prima volta in cassazione; motivo dichiarato inammissibile per novità della questione.
art. 2751-bis n. 1 c.c.
richiamato dalla ricorrente come base del privilegio del credito relativo a retribuzioni e TFR, ma superato dalla qualificazione in termini di finanziamento postergato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., la postergazione opera anche quando il finanziamento alla società controllata sia erogato dalla società controllante tramite un'altra società del gruppo, a sua volta controllata dalla finanziatrice: il dato decisivo è l'inserimento dell'operazione nell'ambito della direzione e coordinamento infragruppo.
- L'interpretazione delle norme sulla postergazione dei finanziamenti deve essere sistematica e teleologica, in funzione anti-elusiva: non sono ammissibili letture che consentano di aggirare la tutela dei creditori mediante schermi societari o controlli a catena.
- Quando il giudice di merito qualifica un pagamento come finanziamento postergato, la prospettazione di surrogazione ex artt. 1201 e 1203 c.c. resta recessiva se incompatibile con quella qualificazione.
- In cassazione non sono esaminabili questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio; il motivo che introduce per la prima volta una nuova base normativa è inammissibile.
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