Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 160/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 263 del 16 aprile 2026 di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, con i relativi allegati, relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026, e della conseguente comunicazione di esclusione del 27 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202600431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026 e conseguente esclusione della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, nonché la conseguente comunicazione di esclusione. In via cautelare ha contestato, tra l'altro, la legittimità dell'art. 22, comma 5, del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta, nella parte in cui riserva prioritariamente il 75% delle autorizzazioni a soggetti e imprese residenti nei comuni ricadenti nell'area, prescindendo dalla qualità dell'offerta sotto il profilo dei requisiti di eco-compatibilità. È stata eccepita la tardività della censura rivolta contro la disposizione regolamentare.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto assistite da sufficienti profili di fondatezza le censure contro la riserva del 75% a favore delle imprese residenti, nella parte in cui tale criterio opera completamente a prescindere dalla qualità dell'offerta in termini di eco-compatibilità. Ha superato l'eccezione di tardività rilevando che, insieme alla disposizione regolamentare, è stato impugnato anche l'atto applicativo, ossia la collocazione della ricorrente in una posizione non utile della graduatoria, dal quale soltanto sorge l'interesse a ricorrere. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora nei danni gravi e irreparabili derivanti dall'impossibilità di esercitare l'attività durante un periodo stagionale favorevole, con possibile definitivo sviamento della clientela e mancati introiti. Ha quindi sospeso, limitatamente alla posizione della ricorrente, l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, consentendole di svolgere l'attività di noleggio o locazione con l'unità indicata nella domanda di partecipazione fino alla decisione di merito. La discussione del ricorso è stata fissata all'udienza pubblica del 30 settembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5, D.M. 24 febbraio 2015

    Le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell’area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità […]

    La disposizione è stata ritenuta assistita da sufficienti profili di fondatezza nella parte in cui prevede una riserva del 75% per le imprese residenti prescindendo completamente dalla qualità dell’offerta in termini di requisiti di eco-compatibilità.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha ravvisato sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora e ha sospeso l'esecuzione degli atti impugnati limitatamente alla posizione della ricorrente.

Massime di principio

  • Una disciplina selettiva per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività nell'ambito di un'area marina protetta presenta profili di illegittimità cautelarmente apprezzabili quando riserva una quota maggioritaria delle autorizzazioni alle imprese residenti senza considerare la qualità dell'offerta sotto il profilo dell'eco-compatibilità.
  • La censura rivolta contro una disposizione regolamentare può essere tempestiva quando la disposizione è impugnata insieme al suo atto applicativo, poiché l'interesse concreto e attuale a contestarla sorge dalla lesiva applicazione della regola, quale la collocazione in una posizione non utile della graduatoria.
  • Sussiste il periculum in mora quando l'esclusione dall'esercizio di un'attività stagionale impedisce di operare durante il periodo economicamente favorevole e può determinare, oltre ai mancati introiti, uno sviamento definitivo della clientela.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiAree protette, fauna e floraTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.