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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03956/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione tra una locatrice e una società conduttrice, nel quale il giudice di merito ha pronunciato la risoluzione del rapporto per inadempimento della conduttrice. La società conduttrice ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo che la domanda originaria della locatrice riguardasse solo la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., poi esclusa dal primo giudice, e non anche la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.; secondo la ricorrente, la corte territoriale avrebbe quindi errato nel ritenere che la locatrice avesse proposto anche tale diversa domanda, incorrendo in violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, oltre che degli artt. 1453, 1455 e 1456 c.c. La censura, in sostanza, contestava l'interpretazione della domanda giudiziale data dai giudici di merito e sosteneva che tutti i riferimenti agli inadempimenti della conduttrice fossero funzionali solo alla domanda ex art. 1456 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse interpretato la domanda originaria in modo non palesemente illogico o incongruo, ritenendo che la locatrice avesse chiesto, oltre alla declaratoria di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., anche la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. La ricorrente, però, non aveva indicato specifici errori di diritto nei canoni ermeneutici applicati, limitandosi a prospettare un mero dissenso rispetto alla lettura del merito, e quindi a sollevare una questione di fatto non sindacabile in cassazione. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione non sussiste se il giudice di merito interpreta la domanda in modo coerente con il suo contenuto sostanziale e con le finalità perseguite dalla parte; il controllo di legittimità è limitato alla logicità e congruità dell'interpretazione.

  • art. 1453 c.c.

    La domanda di risoluzione per inadempimento può ritenersi proposta ove dal contenuto sostanziale degli atti emerga la volontà della parte di ottenere lo scioglimento del contratto per grave inadempimento, anche in aggiunta ad altra domanda.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione dell'inadempimento, ma senza specifico rilievo decisivo nella motivazione di inammissibilità.

  • art. 1456 c.c.

    La domanda di risoluzione di diritto per clausola risolutiva espressa era stata invocata come domanda principale, ma la sua esclusione non impediva di esaminare l'ulteriore domanda di risoluzione per inadempimento ritenuta implicitamente o esplicitamente proposta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura è stata formalmente proposta per violazione di legge e vizio di motivazione, ma è stata reputata inammissibile perché in realtà mirava a contestare un apprezzamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    È stato dichiarato sussistente l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • L'interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se risulti affetta da illogicità o incongruità manifeste; non è sufficiente opporre una lettura alternativa degli atti.
  • Nel verificare l'ampiezza della domanda, il giudice deve valorizzare il contenuto sostanziale della pretesa e le finalità perseguite dalla parte, non fermarsi al solo dato letterale delle espressioni usate negli atti.
  • La denuncia di ultrapetizione richiede di dimostrare uno scostamento effettivo dai limiti della domanda così come sostanzialmente proposta; se la censura si risolve in una contestazione del merito interpretativo, essa è inammissibile in sede di legittimità.
  • Quando il ricorrente non deduce specifiche violazioni dei canoni ermeneutici della domanda e si limita a contrapporre la propria ricostruzione dei fatti, il motivo di ricorso introduce una questione di fatto non scrutinabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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