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Sentenza

Sentenza n. 1824/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune, di un decreto ingiuntivo passato in giudicato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112, comma 2, lettera c), e 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di euro 80.154,00, oltre interessi contrattuali nei limiti del tasso soglia previsto dalla legge n. 108/1996, nonché delle spese della procedura monitoria. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione, nonostante la mancata opposizione al decreto e la sua dichiarazione di esecutorietà, chiedendo l’adozione delle misure necessarie all’ottemperanza, compresa la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Comune ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria, la ricorrente ha depositato il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e la prova della notificazione del titolo al Comune effettuata il 13 maggio 2026. La stessa ha ammesso che, alla data di instaurazione del giudizio, il titolo non era stato notificato all’Amministrazione presso la sua sede almeno 120 giorni prima.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile l’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997, secondo cui, per procedere a un’azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione, compreso il giudizio di ottemperanza, deve essere decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione presso la sua sede. Poiché tale notificazione non era stata effettuata nel termine prescritto prima della proposizione del ricorso, mancava una condizione di ammissibilità dell’azione. La successiva notificazione del 13 maggio 2026 non ha potuto sanare il vizio, trattandosi di adempimento che deve sussistere anteriormente all’instaurazione del giudizio. È stata quindi respinta anche la richiesta di rinvio della trattazione, volta a consentire il decorso del termine di 120 giorni. Il TAR non ha disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo passato in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    condanna, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e le misure adottabili dal giudice, inclusa la possibile condanna per l’ingiusto ritardo nell’esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997

    è necessario che sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo titolo esecutivo alla stessa Amministrazione

    La notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, con il decorso del termine di 120 giorni, costituisce condizione di ammissibilità dell’azione esecutiva e del giudizio di ottemperanza; il requisito deve sussistere prima dell’instaurazione del giudizio e non è sanabile mediante una notificazione successiva.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo documenta l’efficacia esecutiva del titolo, ma non sostituisce la notificazione del titolo all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un decreto ingiuntivo nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione presso la sua sede e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituiscono una condizione di ammissibilità dell’azione.
  • La condizione di ammissibilità prevista dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve sussistere al momento della proposizione del giudizio; la notificazione del titolo o il decorso del termine di 120 giorni successivi all’instaurazione della causa non sanano l’inammissibilità originaria.
  • La produzione del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non esonera il creditore dall’onere di notificare il titolo esecutivo alla pubblica amministrazione e di attendere il decorso del termine di 120 giorni prima di proporre il giudizio di ottemperanza.
  • Non può essere disposto il rinvio della trattazione per consentire la maturazione, dopo la proposizione del ricorso, della condizione di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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