Sentenza del 31/07/2015 n. 16237 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di cassazione, l'IACP ha rinunciato al ricorso e il Comune di Capurso ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo, senza esaminare nel merito le censure sull'ICI e senza pronunciarsi sulle spese, poiché queste erano state regolate dalle parti mediante accordo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'ICI per l'anno 2005. L'IACP contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari, che aveva confermato la sussistenza dei presupposti impositivi, deducendo carenze motivazionali in merito all'onere della prova e alla corretta applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera l), e dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lettera l)
La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione alle condizioni di esenzione dall'ICI, ma la Corte non ne ha esaminato l'applicazione concreta, avendo dichiarato estinto il processo per rinuncia.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4
La disposizione è stata invocata con riferimento alla disciplina dell'ICI, ma non è stata interpretata nel merito dalla Corte a causa dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, impedisce la prosecuzione del giudizio e conduce normalmente alla dichiarazione di estinzione del processo.
- L'estinzione per rinuncia non comporta una decisione sul merito delle contestazioni: non stabilisce, quindi, in via definitiva se l'imposta fosse effettivamente dovuta o se l'avviso fosse legittimo.
- Quando le parti hanno raggiunto un accordo sulle spese processuali, la Corte può evitare qualsiasi pronuncia sulle spese.
- In una situazione analoga, occorre distinguere tra una sentenza di rigetto nel merito e una dichiarazione di estinzione: nel secondo caso la decisione precedente può restare priva di una nuova valutazione da parte del giudice superiore, ma l'esito processuale deriva dalla rinuncia e non dall'accertamento della fondatezza della pretesa fiscale.
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