Sentenza del 12/07/2018 n. 18386 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a imposta di registro di una sentenza del Tribunale di Pinerolo che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., aveva disposto il trasferimento coattivo di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinandolo al pagamento del prezzo residuo. I resistenti sostenevano che il trasferimento non fosse ancora avvenuto, poiché la sentenza era di primo grado, non era stata trascritta e il pagamento costituiva una condizione sospensiva. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che la sentenza fosse soggetta a imposta proporzionale anche se non definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, relativo all'asserita omessa pronuncia sull'inammissibilità del ricorso introduttivo, ma ha accolto i motivi concernenti l'assoggettamento a imposta della sentenza. Ha stabilito che anche una sentenza di primo grado che dispone il trasferimento immobiliare ex art. 2932 c.c. è soggetta a imposta di registro proporzionale, indipendentemente dal passaggio in giudicato, dal successivo pagamento del prezzo e dalla trascrizione. L'eventuale riforma della sentenza può eventualmente fondare una richiesta di rimborso o conguaglio, ma non rende illegittima l'imposta inizialmente liquidata. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Piemonte, anche per esaminare, se necessario, le agevolazioni fiscali richieste.
Norme richiamate
Art. 2932 c.c.
Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
La sentenza che dispone il trasferimento coattivo della proprietà in sostituzione del contratto definitivo costituisce un atto giudiziario fiscalmente rilevante.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8
Disciplina l'imposta di registro applicabile agli atti giudiziari; la tassazione non è esclusa per il solo fatto che la pronuncia sia di primo grado.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, comma 3
Non sono considerate sospensivamente condizionate le disposizioni i cui effetti dipendono dalla mera volontà dell'acquirente. Il pagamento del prezzo e la trascrizione funzionali all'esecuzione della sentenza non impediscono quindi la tassazione proporzionale.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37
Gli atti giudiziari civili che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti a imposta anche quando siano ancora impugnabili.
Massime di principio
- Una sentenza di primo grado che trasferisce un immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c. è normalmente soggetta a imposta di registro proporzionale anche se non è ancora definitiva.
- Il mancato pagamento del prezzo o la mancata trascrizione non escludono, di regola, l'obbligo tributario quando tali adempimenti dipendono dalla volontà o dall'iniziativa dell'acquirente.
- L'eventuale riforma successiva della sentenza non rende automaticamente illegittima l'imposta già liquidata, ma può consentire di chiedere rimborso o conguaglio secondo le regole applicabili.
- Nel giudizio tributario l'amministrazione può richiamare le norme giuridiche idonee a sostenere la pretesa, purché non introduca nuovi accertamenti di fatto; il contribuente deve invece indicare tempestivamente e specificamente i motivi di contestazione dell'atto impositivo.
- Le agevolazioni fiscali relative all'acquisto devono essere valutate separatamente, dopo aver riconosciuto l'assoggettabilità della sentenza all'imposta.
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