Cassazione Penale, Sentenza n. 14857/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione confermando, tuttavia, le statuizioni civili a suo carico. In primo grado il Tribunale di Modena l'aveva dichiarata responsabile del reato di truffa (art. 640 c.p., comma 2 n.1) per aver, quale assistente sociale, richiesto assegni di cura per persone anziane/non autosufficienti e fatto accreditare i contributi sul proprio conto senza prestare le attività assistenziali. Nel ricorso in Cassazione il difensore deduceva: tardiva costituzione della parte civile "Unione dei Comuni del Distretto Ceramico"; carenza degli elementi costitutivi del reato di truffa (mancanza di artifici/raggiri, travisamento della prova, danno non all'ente pubblico ma a soggetti privati); errata qualificazione giuridica (sussistenza eventualmente di art. 316-ter c.p.); omessa considerazione di motivi di appello e mancanza di configurabilità del danno reclamato dagli enti pubblici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per morte dell'imputata (certificato in atti). In virtù dell'annullamento per causa estintiva del rapporto processuale sono state revocate le statuizioni civili; non è stata pronunciata alcuna decisione nel merito né statuizione sulle spese a carico della ricorrente. La Corte ha richiamato precedenti che affermano che la morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione contro una sentenza che dichiara l'estinzione del dolo (es. prescrizione) impone l'annullamento senza rinvio con indicazione della causa estintiva nel dispositivo, precludendo pronunce sul merito.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla richiesta di pronuncia di assoluzione: la morte intervenuta dopo il ricorso per cassazione impone l'annullamento senza rinvio quando sia causa estintiva del rapporto processuale, precludendo ogni decisione di merito
art. 640 cod. pen.
norma che punisce la truffa aggravata; nel processo di merito il reato era stato contestato per aver fatto accreditare contributi pubblici senza prestare le attività richieste
art. 81 cod. pen.
richiamato come principio di concorso di persone o di norme nella motivazione originaria della sentenza di condanna in primo grado
art. 61 cod. pen.
richiamato tra le circostanze rilevanti nella motivazione del Tribunale di Modena (per le aggravanti o valutazioni personali)
art. 316-ter cod. pen.
norma evocata dal difensore come possibile diversa qualificazione giuridica (reato contro la pubblica amministrazione), dovendo però essere espressamente dedotta e motivata in appello
Giurisprudenza della Cassazione
Sez.4, n. 16819 del 20/04/2022 (Regazzoni); Sez.3, n. 23906 del 12/05/2016 (Patti)
principio consolidato che la morte dell'imputato dopo la proposizione del ricorso per cassazione contro una sentenza che dichiara non doversi procedere per prescrizione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per causa estintiva del rapporto processuale
Massime di principio
- La morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso per Cassazione contro una sentenza che dichiara l'estinzione del reato (es. prescrizione) determina l'annullamento senza rinvio della sentenza per causa estintiva e impedisce ogni pronuncia sul merito; conseguentemente le statuizioni civili vengono revocate.
- Quando si impugna una sentenza per vizi procedurali (es. tardiva costituzione della parte civile, vocatio in ius mancata), è fondamentale documentare con precisione la sequenza delle udienze e la validità degli atti del giudice onorario o togato, poiché la regolarità della costituzione delle parti incide sulla validità della successiva comunicazione del processo.
- Per configurare la truffa (art. 640 c.p.) sono necessari gli elementi specifici: artificio o raggiro idoneo a determinare l'altrui errore, ingiusto profitto e danno; la qualificazione del danno (a ente pubblico o privato) deve essere provata e non presunta.
- Se si prospetta una diversa qualificazione del fatto (es. reati contro la pubblica amministrazione come l'art. 316-ter), la parte deve formulare e motivare chiaramente la questione in sede di appello e in Cassazione, altrimenti tale doglianza può essere considerata inammissibile o non esaminata.
- La conferma della prescrizione da parte della Corte d'Appello può risolvere la responsabilità penale sul piano sostanziale, ma non preclude che la questione delle responsabilità civili venga riesaminata: tuttavia, l'estinzione del processo penale per morte dell'imputato comporta la revoca delle statuizioni civili disposte nella sentenza penale.
- In procedimenti con enti pubblici come parte civile, la tempestività della costituzione e la prova del danno all'ente sono elementi decisivi per il riconoscimento del ristoro e della provvisionale; eventuali censure sulla tardività devono essere sollevate tempestivamente e documentate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14843/2023 del 07/04/2023
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14845/2023 del 07/04/2023
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14846/2023 del 07/04/2023
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14847/2023 del 07/04/2023
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14848/2023 del 07/04/2023
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14849/2023 del 07/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →