Ordinanza n. 14/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso il -OMISSIS- con cui veniva disposta la revoca del nulla osta all'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato non stagionale precedentemente rilasciato, nell’ambito della normativa di cui al Decreto Flussi, a favore dello straniero sig. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato non stagionale rilasciato nell'ambito del Decreto Flussi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso di un lavoratore straniero, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella precedente fase cautelare il TAR aveva ravvisato il fumus boni iuris nella mancata attivazione, da parte della Prefettura, del soccorso istruttorio in relazione agli elementi dell'asseverazione ritenuti incompleti o da correggere. Il rilievo era fondato sui principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privato e Amministrazione, espressamente richiamati dall'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990. In esecuzione della precedente ordinanza, la Prefettura ha comunicato l'avvio del procedimento e indicato gli elementi dell'asseverazione da integrare, concedendo quindici giorni per la produzione documentale; tuttavia, decorso il termine assegnato, non ha documentato l'adozione delle determinazioni conclusive.
La decisione
Il TAR, preso atto che la Prefettura aveva avviato il riesame e richiesto le integrazioni documentali, ma non aveva ancora concluso il procedimento, ha assegnato all'Amministrazione un ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per adottare un provvedimento conclusivo di conferma o di revoca dell'atto impugnato. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026. Nel frattempo resta efficace la sospensione del provvedimento di revoca già disposta. L'ordinanza ha quindi natura interlocutoria nell'ambito della tutela cautelare e non definisce il merito del ricorso; non risultano adottate statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
principi di collaborazione e buona fede che devono informare i rapporti tra privato e Amministrazione
I principi di collaborazione e buona fede impongono all'Amministrazione, nella fattispecie, di attivare il soccorso istruttorio indicando al richiedente gli elementi dell'asseverazione da integrare o correggere.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della trattazione della tutela cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nei procedimenti amministrativi che richiedono la produzione di un'asseverazione, i principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 possono imporre all'Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio, indicando specificamente gli elementi incompleti o errati da integrare o correggere, prima di adottare una determinazione sfavorevole fondata su tali carenze.
- Quando, in esecuzione di una misura cautelare propulsiva, l'Amministrazione avvia il riesame e richiede integrazioni documentali ma non conclude il procedimento entro i termini assegnati, il giudice può concedere un ulteriore termine per l'adozione di un provvedimento espresso di conferma o revoca dell'atto impugnato e rinviare la trattazione cautelare.
- La sospensione cautelare dell'atto impugnato può permanere medio tempore fino alla successiva camera di consiglio, quando il procedimento di riesame imposto all'Amministrazione non sia ancora concluso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →