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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1790/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per rapina aggravata (conferma della sentenza di primo grado). I motivi di ricorso: 1) omessa motivazione in relazione all'art. 56 c.p. (si deduceva che si trattasse di tentativo di rapina e non di rapina consumata, per l'assenza di effettiva sottrazione); 2) manifesta illogicità e omessa motivazione sull'oggetto materiale del reato (indeterminatezza del riferimento generico ai "capi di abbigliamento" del negozio); 3) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e del danno (art. 62, comma 1, n. 4 c.p.); 4) erronea applicazione dell'art. 59 L. 24/11/1981 n. 689 in tema di esclusione delle sanzioni sostitutive per il reato di rapina aggravata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che si trattasse di tentativo: la violenza è stata esercitata dopo la sottrazione, sicché la rapina è consumata (coerente con giurisprudenza di legittimità). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere motivo nuovo non connesso ai motivi di appello originari. Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico e inidoneo per carenza dei requisiti di specificazione richiesti dall'art. 581 c.p.p. Quanto al quarto motivo, la Corte ha constatato che la Corte d'appello aveva applicato la formulazione di art. 59 L. 689/1981 successiva alla riforma (più sfavorevole) e che ciò costituiva violazione del principio di legalità e del divieto di applicazione retroattiva della norma più sfavorevole; tuttavia la Cassazione ha comunque respinto il ricorso perché, alla data del fatto, anche la disciplina anteriore escludeva l'accesso alla sanzione sostitutiva nella specie a causa della recidiva specifica infraquinquennale dell'imputata (ossia il divieto previsto dall'art. 59 comma secondo lett. a)). Ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Rilevanza della distinzione tra tentativo e consumazione: per la rapina impropria consumata è sufficiente che la violenza o minaccia intervenga dopo la sottrazione per assicurare il possesso della cosa, indipendentemente dall'effettivo conseguimento dell'impossessamento.

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

    Previsione dell'attenuante per particolare tenuità del fatto/danno; nel caso concreto la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e priva dei requisiti richiesti per ottenere il riconoscimento.

  • art. 59 Legge 24 novembre 1981, n. 689

    Testo della norma come antecedente alla riforma: "La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a (tre anni) di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita: a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole; b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà; c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale..."

    La Corte ha evidenziato che la successiva riforma (cd. riforma Cartabia) ha introdotto una formulazione più restrittiva/ostativa, che non poteva essere applicata retroattivamente. Tuttavia, anche la disciplina vigente all'epoca del fatto poteva comunque escludere la sostituibilità della pena per ricorrere alla recidiva specifica (più di due condanne per reati della stessa indole).

  • art. 4-bis Legge 26 luglio 1975, n. 354

    Elenca i reati 'ostativi' rispetto ad alcuni benefici: la rapina aggravata è inclusa tra tali reati nella formulazione post-riforma, ragion per cui la Corte d'appello aveva ritenuto erroneamente applicabile tale divieto con riferimento alla normativa successiva al fatto.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio di irretroattività della norma penalmente sfavorevole e necessità di applicare la norma più favorevole se sopravviene una modifica normativa più favorevole in corso di procedimento; la Corte ha richiamato questo principio per censurare l'applicazione della versione posteriore e più sfavorevole di art. 59.

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Requisiti di specificità dei motivi di impugnazione: la mancata indicazione degli elementi costitutivi della censura rende il motivo aspecifico e quindi inammissibile.

  • art. 323-bis cod. pen. (secondo comma) (richiamato)

    Richiamato in combinato disposto con art. 59 L. 689/1981 nella formulazione posteriore come possibile eccezione per l'applicabilità delle misure, ma non determinante nel caso di specie.

Massime di principio

  • Per la rapina impropria/contenuto: se la violenza o minaccia è posta in essere dopo la sottrazione per assicurarsi il possesso della cosa, la rapina è considerata consumata anche se l'impossessamento definitivo non si è verificato.
  • I motivi nuovi di impugnazione introdotti in sede di appello sono inammissibili se non sono connessi ai motivi contenuti nell'atto di impugnazione originario; non è possibile sollevare nuovi capi di censura senza collegamento logico con l'impugnazione tempestiva.
  • I motivi di gravame devono rispettare i requisiti di specificità previsti dall'art. 581 c.p.p.; le censure generiche o aspecifiche possono essere dichiarate inammissibili o rigettate.
  • In tema di benefici/sanzioni sostitutive, bisogna sempre confrontare la normativa vigente al momento del fatto con quella sopravvenuta: non può essere applicata retroattivamente una norma più sfavorevole; va invece individuata e applicata la disciplina più favorevole al reo.
  • Anche se una norma sopravvenuta rende una fattispecie ostativa ai benefici, la presenza di altri ostacoli soggettivi (es. recidiva specifica) previsti dalla normativa vigente al momento del fatto può comunque impedire l'accesso ai benefici.
  • La Corte di Cassazione controlla sia la correttezza giuridica delle qualificazioni operate dai giudici di merito sia l'ammissibilità/formalità dei motivi di impugnazione; quando emergono vizi di inammissibilità, il ricorso può essere rigettato senza entrare nel merito sostanziale.

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