Cassazione Penale, Sentenza n. 46880/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 29/06/2022 che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado: contestavano in particolare la configurabilità dei reati tributari (art. 3 e 4 d.lgs. n. 74/2000) e della truffa, la qualificazione come "provento illecito" e la tassabilità ai sensi dell'art. 14, comma 4, legge n. 537/1993 (sostenendo l'assenza del nesso causale diretto e/o dell'elemento soggettivo), l'erronea valutazione probatoria (uso di informative e documenti esteri non adeguatamente valutati o tradotti), l'erronea applicazione e la retroattività della confisca per equivalente ex art. 578-bis c.p.p., e l'erronea esclusione degli effetti premiali dello "scudo fiscale" (art. 13-bis d.l. n. 78/2009). Alcuni ricorrenti deducevano inoltre vizi di motivazione e di quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili per lo più i restanti motivi di ricorso (perché manifestamente infondati o per mancata deduzione della prova inequivocabile richiesta per ottenere l'assoluzione ex art. 129, comma 2 c.p.p.). Tuttavia ha accolto in parte le doglianze relative alla confisca e alla prescrizione: ha annullato con rinvio la statuizione sulla confisca disposta dalla Corte di appello, ritenendo che la decisione dovesse essere riesaminata alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 4145/2022) circa la natura sostanziale dell'art. 578-bis c.p.p. e l'impossibilità di applicarlo retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; ha altresì dichiarato estinti per prescrizione il reato contestato al capo C a carico di Grazia Bottiglieri e, limitatamente alla condotta del 20/09/2011, il reato ascritto al capo D a carico di Orsola Bottiglieri, determinando la riduzione della pena di quest'ultima da anni 2 e mesi 6 a anni 2. Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per: (i) valutare se il sequestro/confisca fosse stato disposto in forma diretta o per equivalente e, conseguentemente, mantenere o revocare la misura; (ii) valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena per Orsola Bottiglieri. Le altre impugnazioni sulla responsabilità penale e sulla configurabilità degli illeciti tributari e di truffa sono state respinte o dichiarate inammissibili.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 74/2000
norma sulla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; applicata dalla Corte territoriale per valutare il mezzo fraudolento ("quid pluris") e ritenuta correttamente interpretata dalla Cassazione nei limiti del processo di merito
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
norma sulla dichiarazione infedele: la Corte d'appello ha confermato la colpevolezza delle sorelle Bottiglieri per omissione/indicazione di elementi attivi rilevanti; la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che chiedevano l'assoluzione
art. 14 comma 4 legge n. 537/1993
"nelle categorie di reddito ... devono intendersi ricompresi ... i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo ..."
la Corte territoriale ha applicato la norma (ed il relativo chiarimento interpretativo) per qualificare come reddito diverso il provento derivante dall'illecito fiscale e sottoporlo a tassazione quando sia dimostrato il nesso causale; la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito non manifestamente illogica
art. 578-bis cod. proc. pen.
la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite: la norma ha natura anche sostanziale in materia di confisca per equivalente; pertanto non può essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore
art. 13-bis decreto legge n. 78/2009
disciplina dello "scudo fiscale"; la Corte ha ritenuto che il rispetto dei presupposti (paese di detenzione, tempi e modalità) sia elemento rilevante e che la documentazione amministrativa (provvedimento di disconoscimento dell'Agenzia delle Entrate) abbia inciso sulla valutazione di merito
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
la Corte ha ricordato che per ottenere l'assoluzione immediata nonostante la prescrizione il ricorrente deve dimostrare in modo inequivocabile l'assenza del fatto o la sua irrilevanza penale; in mancanza, i motivi sono inammissibili
art. 25 Cost.
richiamato in relazione al divieto di retroattività delle norme penali sfavorevoli: criterio utilizzato per valutare l'applicabilità dell'art. 578-bis ai fatti anteriori
Massime di principio
- La confisca per equivalente disciplinata dall'art. 578-bis c.p.p. ha natura anche sostanziale: non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi prima della sua entrata in vigore; per fatti anteriori va verificata la natura del provvedimento ablativo (confisca diretta vs confisca per equivalente).
- Quando la corte di appello dichiara la prescrizione, il ricorrente che chiede l'assoluzione in Cassazione deve produrre elementi chiari e non contestabili che dimostrino l'inesistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato (art. 129, comma 2 c.p.p.): altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'art. 14, comma 4, legge n. 537/1993 può essere utilizzato per ricondurre a tassazione proventi di illeciti se sussiste un nesso causale; la qualificazione come "reddito diverso" è ammessa dalla giurisprudenza tributaria quando il provento non rientra nelle categorie ordinarie ma risulta da illeciti.
- In tema di scudo fiscale (art. 13-bis d.l. 78/2009) rilevano tempi, modalità e paese di 'interposizione' o di detenzione dei capitali: l'ammissibilità della regolarizzazione dipende dal rispetto dei requisiti normativi e dalla documentazione probatoria.
- Nell'impugnazione penale la contestazione dell'utilizzabilità di singoli atti amministrativi o extraprocessuali (es. informative della Guardia di Finanza) richiede che il rimedio prospettato mostri l'effetto di quelle esclusioni sulla "prova di resistenza"; se le convinzioni del giudice poggiano su una pluralità di fonti, l'esclusione di un elemento probatorio non comporta automaticamente l'annullamento della condanna.
- Per stabilire la legittimità di una misura ablativa dopo una prescrizione occorre distinguere con cura se il sequestro/confisca era "diretto" (misura di sicurezza/obbligatoria possibile anche con prescrizione) o "per equivalente" (sanzionatoria e non applicabile retroattivamente se norma non ancora vigente).
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