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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15186/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sarno ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di unificazione delle pene temporanee con la pena dell'ergastolo, al fine di ottenere una pena unica dalla quale scomputare le carcerazioni subite dopo la commissione della strage del 11/11/1989. Ha denunciato violazione degli artt. 72, 76 e 80 c.p. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia errato ritenendo necessaria l'applicazione della disciplina della continuazione e il requisito dell'anteriorità temporale dei reati associativi rispetto alla strage, invece di valutare l'istanza come richiesta di unificazione ai sensi dell'art. 72 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'assise d'appello di Napoli per nuovo esame. La Cassazione ha precisato che, in caso di concorso tra ergastolo e pene temporanee l'istituto applicabile è quello dell'art. 72 c.p. (unificazione/assorbimento), non il cumulo materiale di cui all'art. 73 c.p. Il giudice del rinvio dovrà verificare i presupposti per l'operatività dell'art. 72 c.p., applicare le conseguenti misure esecutive (es. isolamento diurno ove previsto) e, se riconosciuta l'unificazione con assorbimento delle pene temporanee, scomputare le carcerazioni espiate dopo la commissione del reato per il quale è stato inflitto l'ergastolo. La Corte ha inoltre ribadito il principio che non sono computabili le pene o frazioni di pena espiate anteriormente alla commissione del reato per il quale è stata inflitta la pena perpetua.

Norme richiamate

  • art. 72 cod. pen.

    Disciplina l'unificazione delle pene quando concorre l'ergastolo con pene temporanee o tra più ergastoli: le pene temporanee possono essere assorbite/sostituite nella pena perpetua; è l'istituto applicabile per creare un unico rapporto esecutivo.

  • art. 73 cod. pen.

    Regola il cumulo materiale delle pene temporanee: la Corte osserva che tale meccanismo non è applicabile quando è presente l'ergastolo.

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio moderatore del cumulo materiale; qui rilevante per spiegare i limiti del sistema del cumulo rispetto all'unificazione con ergastolo.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferita per chiarire che, una volta instaurato il rapporto unico esecutivo con l'ergastolo, il concorso giuridico tra reati perde rilievo ai fini del computo delle pene temporanee assorbite.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinante la pena da eseguire

    Norma sulla fungibilità e sul computo delle pene: conferma il principio che nella determinazione dell'esecuzione non si possono computare le pene espiate prima della commissione del reato per cui si esegue la pena.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato ai sensi della lett. b) (violazione di legge) e lett. e) (vizio di motivazione).

Massime di principio

  • Quando è chiesta l'unificazione di pene temporanee con l'ergastolo, il corretto istituto da valutare è l'art. 72 c.p. e non il cumulo materiale (art. 73 c.p.).
  • Se le pene temporanee sono unificate con l'ergastolo e assorbite in esso, si instaura un unico rapporto esecutivo: le pene temporanee perse autonomia rispetto all'ergastolo e l'esecuzione decorre dalla carcerazione riferibile al reato per il quale è stato inflitto l'ergastolo.
  • Si possono computare ai fini dell'accesso ai benefici soltanto le carcerazioni subite dopo la commissione del reato per il quale è stata inflitta la pena perpetua; le pene o frazioni espiate anteriormente non sono computabili.
  • Il giudice dell'esecuzione deve verificare espressamente i presupposti per l'applicazione dell'art. 72 c.p., motivando sul possibile assorbimento e sulle conseguenze esecutive (es. isolamento diurno) e calcolare lo scomputo delle carcerazioni in conformità al principio di cui all'art. 657 c.p.p.
  • Se all'ergastolo si somma altra pena perpetua inflitta per reato successivo, la decorrenza della pena unificata decorrerà dalla carcerazione relativa al reato più recente (il secondo ergastolo assorbe il precedente).
  • La semplice esistenza di reati associativi o di pena temporanea commessi in epoca anteriore rispetto alla strage non impedisce, in sé, l'esame dell'istanza di unificazione: il giudice deve valutare i requisiti dell'art. 72 e non respingere automaticamente per un presunto difetto di 'unitarietà' o anteriorità.

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