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Sentenza

Sentenza n. 12786/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’annullamento del D.D. del -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295, della l. n. 205/2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’art. 6, comma 1, del d. lgs. 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risultasse iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno 3 anni e che avesse effettuato non meno di 120 giorni di servizio;

Giustizia amministrativa202308587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per il mancato superamento del modulo n. 3 della prova di capacità operativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei vigili del fuoco, è stato escluso dopo avere completato la prova di acquaticità in 37,58 secondi, a fronte del tempo massimo di 35 secondi. Ha dedotto l’illegittimità della lex specialis nella parte in cui prevedeva il mancato superamento della prova anche in caso di infortunio occorso durante l’esecuzione, denunciando illogicità, irragionevolezza, sproporzione, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità e contraddittorietà del bando. Ha inoltre contestato il provvedimento di esclusione per difetto di motivazione, violazione del bando e causa di forza maggiore; ha lamentato difetto di istruttoria sulle modalità di svolgimento della prova, anche per la presenza di un istruttore sommozzatore, il malfunzionamento del cronometro e l’assenza di modalità di misurazione del tempo precise, certificate e basate su doppia rilevazione. Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, di avere subito un infortunio durante la prova, tale da incidere sul risultato.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che, secondo precedenti dello stesso Tribunale, la previsione del bando che pone a carico del candidato gli effetti dell’infortunio verificatosi durante la prova può essere irragionevole e sproporzionata, poiché consente l’esclusione per un impedimento oggettivo e temporaneo non imputabile al candidato e potrebbe essere sostituita da una sessione di recupero senza pregiudizio per la par condicio. Tuttavia, tali principi non sono stati ritenuti applicabili al caso concreto: durante la prova il ricorrente non aveva chiesto l’intervento del personale sanitario né segnalato l’infortunio alla Commissione; aveva sottoscritto il verbale dell’esito negativo senza formulare contestazioni; in giudizio non aveva prodotto neppure un principio di prova, quale documentazione medica, dell’infortunio e del suo nesso con il mancato superamento. La presenza del sommozzatore è stata ritenuta ragionevole e funzionale alla sicurezza del candidato. Le modalità di cronometrazione sono state considerate adeguate, poiché al sistema automatico si aggiungeva quello manuale e non era stata rilevata alcuna divergenza tra le due misurazioni. Il ricorrente non ha dimostrato di avere rispettato il limite di 35 secondi né ha contestato tempestivamente la verbalizzazione o proposto querela di falso. Il difetto di motivazione è stato escluso: il decreto era adeguatamente motivato per relationem mediante il rinvio al verbale della Commissione, che poteva limitarsi a registrare l’esito negativo della prova in assenza di dichiarazioni del candidato. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 287, 289 e 295, l. n. 205/2017

    Costituisce la base normativa della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei vigili del fuoco.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139

    Individua il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco cui era riservata la procedura.

  • art. 8 del bando di concorso

    Disciplina l’accertamento dell’idoneità e richiama l’allegato C sulle modalità della prova di capacità operativa.

  • Allegato C del bando di concorso

    la prova si intende non superata “anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa”

    La previsione è stata ritenuta, in astratto e secondo precedenti richiamati dal TAR, potenzialmente irragionevole e sproporzionata se applicata a un impedimento oggettivo e temporaneo non imputabile al candidato; nel caso concreto, tuttavia, mancava la prova dell’infortunio.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il provvedimento di esclusione è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante rinvio per relationem al verbale della Commissione esaminatrice.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità non risultano violati dalle modalità concretamente adottate, non essendo stata dimostrata alcuna irregolarità incidente sull’esito della prova.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità telematica.

Massime di principio

  • La clausola di una lex specialis che attribuisca al candidato le conseguenze negative di un infortunio verificatosi durante una prova selettiva può risultare sproporzionata e irragionevole quando l’impedimento sia oggettivo, temporaneo, non imputabile e adeguatamente documentato; l’amministrazione deve valutare soluzioni meno afflittive, come una prova di recupero, ove compatibili con la par condicio e con le esigenze organizzative della procedura.
  • Il candidato che invochi un infortunio quale causa del mancato superamento di una prova selettiva deve allegarlo tempestivamente alla Commissione e fornire in giudizio almeno un principio di prova, ad esempio mediante documentazione medica; in mancanza, non può contestare utilmente l’esclusione sulla base della causa di forza maggiore.
  • La presenza di personale specializzato per il soccorso e la sicurezza durante una prova di acquaticità è ragionevole e legittima quando sia funzionale alla tutela dell’incolumità dei candidati e non risulti dimostrato che abbia alterato lo svolgimento della prova.
  • La previsione di sistemi di cronometrazione automatici e manuali, ove non risultino divergenze tra le rilevazioni e il candidato non dimostri di avere rispettato il tempo massimo previsto, non integra di per sé un vizio della procedura selettiva.
  • Quando l’esclusione dipende dal mancato superamento di una prova puntualmente verbalizzato e il candidato non abbia formulato dichiarazioni o contestazioni, il provvedimento può essere motivato per relationem mediante rinvio al verbale della Commissione esaminatrice.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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