Ordinanza n. 473/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 01042/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda cautelare è stata accolta non mediante sospensione immediata dell'efficacia della sentenza, ma ai soli fini della sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La Segreteria è stata incaricata di sottoporre il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza di discussione nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (privati appellanti)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lombardia, chiedendone incidentalmente la sospensione dell'efficacia. Il testo non specifica i singoli motivi di appello né l'atto amministrativo originariamente contestato. Il Collegio ha ritenuto che le censure dedotte meritassero un esame approfondito nella fase di merito e che fosse prospettato un pregiudizio cautelare.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'appello cautelare e la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita definizione del giudizio di merito, di fissare con priorità la discussione della causa senza adottare una misura cautelare sostanziale.
Massime di principio
- Quando i motivi di appello cautelare presentano profili meritevoli di approfondito esame nel merito e il pregiudizio prospettato può essere adeguatamente tutelato mediante una rapida definizione della causa, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché sospendere l'efficacia dell'atto o della sentenza impugnata.
- L'accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza dell'appello, ma assicura una prioritaria trattazione nel merito quando questa costituisce tutela adeguata delle esigenze cautelari.
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