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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00813/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'annualità 2010, notificato a una società estera operante nel settore del gioco quale coobbligata in solido con un ricevitore italiano. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, fosse venuto meno il presupposto impositivo non solo per il gestore della ricevitoria, ma anche per il bookmaker abusivo estero, qualificando la sua corresponsabilità come mera solidarietà dipendente. L'Agenzia ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220/2010, sostenendo che la pronuncia della Corte costituzionale aveva inciso solo sulla posizione del ricevitore e non su quella del bookmaker, che per le annualità anteriori al 2011 conserva piena soggettività passiva. La controricorrente ha replicato invocando anche questioni di compatibilità unionale e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ha cassato la sentenza della CTR Toscana che aveva escluso la debenza dell'imposta unica per il bookmaker estero per l'annualità 2010 e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, perché si uniformi ai principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto infondati gli argomenti della controricorrente, compresa la richiesta di rinvio pregiudiziale, affermando che per le annualità antecedenti al 2011 la Corte costituzionale n. 27/2018 ha inciso solo sulla posizione del ricevitore, mentre il bookmaker resta soggetto passivo dell'imposta.

Norme richiamate

  • art. 3 del d.lgs. n. 504/1998

    Per le annualità anteriori al 2011, in combinazione con l'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220/2010, individua come soggetto passivo dell'imposta unica il bookmaker, anche estero e privo di concessione, mentre la pronuncia della Corte costituzionale n. 27/2018 ha inciso solo sulla posizione del ricevitore.

  • art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220/2010

    Concorre a fondare l'assoggettamento all'imposta unica dei bookmakers per le annualità precedenti al 2011, indipendentemente dalla sede all'estero e dall'assenza di concessione.

  • art. 267 TFUE

    Non imponeva il rinvio pregiudiziale alla CGUE, perché le questioni erano già state risolte dalla giurisprudenza unionale e di legittimità.

  • art. 56 TFUE

    La normativa italiana sull'imposta unica sulle scommesse non è incompatibile con la libera prestazione di servizi, poiché non introduce una discriminazione tra operatori nazionali ed esteri e risponde a motivi imperativi di interesse generale.

  • art. 401 della direttiva 2006/112/CE

    Consente agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse che non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari, sicché l'imposta unica può coesistere con l'IVA.

  • art. 135, par. 1, lett. i), della direttiva 2006/112/CE

    Richiamato nel ragionamento della Corte di giustizia per escludere incompatibilità tra IVA e tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo.

  • art. 1, comma 64, della l. n. 220/2010

    Esplicita gli obiettivi di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico, del contrasto al gioco minorile e alle infiltrazioni criminali, nonché di recupero della base imponibile e del gettito.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 2

    Richiamato per evidenziare che le operazioni di scommessa sono esenti da IVA, evitando la duplicazione del tributo armonizzato sul medesimo volume d'affari.

Massime di principio

  • Per le annualità anteriori al 2011, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220/2010 incide solo sulla posizione del ricevitore/centro di raccolta, non sul bookmaker estero privo di concessione, che conserva piena soggettività passiva ai fini dell'imposta unica sulle scommesse.
  • Nelle controversie relative all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il bookmaker che gestisce scommesse raccolte sul territorio italiano è soggetto passivo del tributo anche se stabilito in altro Stato membro e non munito di concessione, senza che ciò integri di per sé una solidarietà dipendente con il ricevitore.
  • Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla CGUE quando la questione di compatibilità unionale della normativa nazionale sui giochi d'azzardo risulti già risolta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e non emergano dubbi nuovi o non manifestamente infondati.
  • L'imposta speciale nazionale sui giochi e sulle scommesse può cumularsi con l'IVA, purché non abbia natura di imposta sul volume d'affari; la verifica va fatta in concreto sulla struttura del tributo, non sulla sola proporzionalità o traslazione economica dell'onere.
  • Le misure nazionali che assoggettano a imposizione il settore del gioco d'azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali tutela dei consumatori, prevenzione della spesa eccessiva, ordine pubblico e contrasto all'illegalità, purché rispettino il principio di proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

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