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Ordinanza

Ordinanza n. 3078/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del decreto presidenziale n. 3747/2025, con il quale il ricorso avverso il decreto di rigetto della domanda di emersione adottato dalla Prefettura di Roma è stato dichiarato perento

Giustizia amministrativa202408948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto presidenziale che ha dichiarato perento il ricorso contro il rigetto della domanda di emersione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto opposizione ex art. 85 c.p.a. contro il decreto presidenziale di perenzione, deducendo, da un lato, oggettive difficoltà di comunicazione con il cliente e, dall’altro, che l’istanza di fissazione dell’udienza fosse già contenuta nel ricorso introduttivo, nella parte in cui era stata richiesta la fissazione della prima udienza utile in camera di consiglio. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la mancata notificazione dell’opposizione alle altre parti del giudizio, prescritta dall’art. 85, comma 3, c.p.a.

La decisione

L’opposizione è stata dichiarata inammissibile perché non notificata alle altre parti del giudizio nel termine e secondo le modalità previste dall’art. 85, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha comunque esaminato, ad abundantiam, anche il merito dell’opposizione, ritenendola infondata. Non risultava provato che il ricorrente non comprendesse la lingua italiana o che le difficoltà di comunicazione avessero impedito l’adempimento processuale. Inoltre, pur ammettendo che l’istanza di fissazione dell’udienza possa essere inserita nel ricorso introduttivo, essa deve conservare una propria autonomia funzionale e materiale. Il generico riferimento alla fissazione della prima udienza in camera di consiglio, riferito alla decisione sulla domanda cautelare, non equivaleva a un’idonea istanza di fissazione dell’udienza di merito. Il richiamo all’art. 55, comma 4, c.p.a. conferma la distinzione tra domanda cautelare e istanza di fissazione dell’udienza di merito. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 85 c.p.a.

    Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti

    L’opposizione al decreto di perenzione deve essere notificata a tutte le altre parti del giudizio; la mancata notificazione comporta l’inammissibilità dell’opposizione.

  • art. 71 c.p.a.

    La fissazione dell’udienza di merito nel processo amministrativo è subordinata all’istanza di una delle parti interessate.

  • art. 81 c.p.a.

    Il mancato compimento degli adempimenti processuali necessari nel termine annuale, unitamente alla mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, rileva ai fini della perenzione del ricorso.

  • art. 55, comma 4, c.p.a.

    la domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio

    La domanda cautelare e l’istanza di fissazione dell’udienza di merito sono atti distinti; il riferimento alla camera di consiglio per la decisione cautelare non integra necessariamente l’istanza di fissazione del merito.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al Collegio di sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio prima della decisione.

Massime di principio

  • L’opposizione al decreto presidenziale di perenzione deve essere notificata a tutte le altre parti del giudizio ai sensi dell’art. 85, comma 3, c.p.a.; la sua mancata notificazione determina l’inammissibilità dell’opposizione.
  • L’istanza di fissazione dell’udienza può essere presentata contestualmente al ricorso introduttivo, ma deve mantenere una propria autonomia funzionale e materiale, non potendo essere desunta da un generico riferimento alla fissazione della camera di consiglio per la domanda cautelare.
  • La richiesta di fissazione dell’udienza cautelare non equivale, di per sé, all’istanza di fissazione dell’udienza di merito, poiché le due attività processuali assolvono funzioni diverse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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