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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34263/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per peculato continuato (capo A) e induzione indebita a dare o promettere utilità (capo B). I motivi di censura erano: 1) rilevata erronea qualificazione del teste Monteverdi come "testimone puro" anziché coimputato, con conseguente illegittima utilizzazione delle sue dichiarazioni; 2) errore di fatto e di motivazione in relazione all'asserita consumazione delle appropriazioni per mero errore dovuto all'elevato numero di pratiche lavorate; 3) errata qualificazione giuridica della condotta (si sarebbe dovuto ritenere il delitto di truffa ex art. 640 c.p. e non peculato); 4) violazione del diritto di difesa per domande suggestive ai testimoni in violazione dell'art. 499 c.p.p.; 5) illegittima condanna al risarcimento in favore dell'Agenzia delle Entrate nonostante la contestuale azione davanti alla Corte dei Conti e la materia del danno erariale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel dettaglio: sul punto della posizione di Monteverdi è stato ritenuto che la diversa qualificazione giuridica intervenuta in corso di causa non ha inciso sulla ritualità e utilizzabilità delle dichiarazioni rese quando egli figurava come parte offesa/testimone; quanto all'asserito errore dovuto alla mole di lavoro la censura è stata ritenuta sindacabile solo in fatto e quindi non devolvibile alla Corte di legittimità; la qualificazione della condotta come peculato è stata ritenuta corretta alla luce della giurisprudenza consolidata quando l'agente aveva già la disponibilità dei denari e gli artifici servivano solo a coprire formalmente la condotta; la censura relativa a domande suggestive è stata dichiarata generica perché non indicava specificamente quali domande sarebbero state vizianti né il loro effetto decisivo; infine, la costituzione dell'Agenzia delle Entrate come parte civile è stata ritenuta legittima anche se esiste un giudizio per danno erariale, essendo distinti gli oggetti e le finalità delle azioni. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende quantificata in euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nell'ambito della fattispecie di peculato continuato quale norma che regola la continuazione di reati

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La condotta oggetto del capo A è stata qualificata come peculato; la Corte ha confermato che si tratta di peculato quando l'agente ha la disponibilità della somma o del bene e gli artifici servono a darne parvenza di regolarità formale

  • art. 319-quater cod. pen.

    Rilevante per il capo B: la condotta di induzione indebita a dare o promettere utilità è stata ritenuta integrata dalle richieste al professionista per accelerare pratiche catastali

  • art. 317 cod. pen. (concussione)

    Norma richiamata in riferimento alla originaria qualificazione dell'episodio in cui Monteverdi era indicato come parte offesa; la successiva diversa qualificazione non invalida l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese come testimone

  • art. 499 cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura circa domande suggestive ai testimoni; la Corte ha ritenuto la censura generica perché non specificava le domande o l'effetto decisivo delle stesse

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Evocato nella critica alla condanna al risarcimento, ma la Corte ha ritenuto che nulla osti alla costituzione della pubblica amministrazione come parte civile

  • art. 17, comma 3-ter, legge 3 agosto 2009, n. 102

    Interpretata nel senso che la previsione dell'azione della Procura presso la Corte dei Conti non esclude la possibilità per l'amministrazione di agire civilisticamente in sede penale per danno all'immagine o danno non patrimoniale

  • art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. e proroghe)

    Richiamato in relazione alla trattazione del procedimento all'udienza camerale con modalità previste dall'emergenza pandemica; utilizzato per motivare la forma di trattazione adottata

Massime di principio

  • La rinnovata qualificazione giuridica di fatti in corso di giudizio (per esempio la trasformazione della posizione di una persona da parte offesa/coimputato a testimone) non rende inammissibili o inutilizzabili le dichiarazioni già rese se la ritualità dell'acquisizione è rispettata
  • La Corte di cassazione non è luogo per riesaminare fatti o valutazioni probatorie in senso sostanziale: censure basate su ricostruzioni alternative dei fatti o su valutazioni di credibilità e di errore materiale dovuto a carichi di lavoro sono, se fondate su fatto, inammissibili
  • La distinzione tra peculato e truffa dipende dalla disponibilità della cosa da parte dell'agente: se l'agente ha già la disponibilità dei denari o beni e gli artifici servono solo a coprire formalmente la condotta, la corretta qualificazione è peculato
  • Le doglianze processuali devono essere specifiche: l'asserita illegittimità di domande suggestive a testimoni va documentata con l'indicazione precisa delle domande e della loro incidenza sulla decisione, altrimenti la censura è generica e inammissibile
  • La costituzione di una pubblica amministrazione come parte civile in sede penale per danno all'immagine o danno non patrimoniale non è preclusa dalla pendenza o dall'esercizio di azione davanti alla Corte dei Conti, in quanto i due giudizi perseguono finalità e oggetti diversi

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