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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13883/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca creditrice)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 28 febbraio 2017, che aveva respinto il loro gravame contro l’ordinanza del Tribunale di Cremona del 17 dicembre 2013 e confermato l’accoglimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. relativa all’atto del 14 maggio 2009 con cui avevano istituito un trust. La banca aveva agito quale mandataria della creditrice, titolare di una fideiussione prestata da uno dei ricorrenti per i debiti di una società di cui egli era socio e amministratore unico, e aveva chiesto l’inefficacia dell’atto in quanto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. Dopo la presentazione, il 22 maggio 2009, di un piano di ristrutturazione dei debiti della società, la banca aveva revocato gli affidamenti con comunicazione del 5 agosto 2009 e richiesto il pagamento; il credito indicato era pari a Euro 193.940,30. Il 15 settembre 2009 aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 198.817,12 nei confronti della società e del fideiussore, non opposto, e aveva iscritto ipoteca sui beni sociali. La società era stata dichiarata fallita il 3 novembre 2010. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., i ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., sostenendo che l’atto istitutivo del trust fosse neutro e non revocabile, perché l’azione pauliana avrebbe dovuto colpire soltanto il successivo atto di trasferimento dei beni al trustee o di segregazione patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo e il ricorso. Ha ritenuto che, quando all’istituzione del trust segue l’effettiva intestazione del bene al trustee, la revocatoria può essere utilmente proposta anche contro l’atto istitutivo: benché l’atto dispositivo sia quello che trasferisce il bene, esso dipende dall’atto istitutivo e trova in quest’ultimo la propria ragione e causa giustificatrice. L’inefficacia dell’atto istitutivo comporta quindi anche quella dell’atto dispositivo, consentendo all’azione di colpire il fenomeno del trust sin dalla sua radice e di realizzare la funzione conservativa propria della revocatoria. Non ha disposto sulle spese, poiché gli intimati sono rimasti tali, e ha dato atto dell’obbligo dei ricorrenti di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Nel caso in cui all’istituzione del trust abbia fatto poi seguito l’effettiva intestazione del bene conferito al trustee – secondo quanto accaduto nella fattispecie concretamente in esame -, la domanda di revocatoria, che assume ad oggetto l’atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l’esito di inefficacia (dell’atto dispositivo) a cui propriamente tende la predetta azione (ove la dichiarazione di inefficacia potesse essere emessa anche in assenza dell’effettiva esistenza di un atto dispositivo, per contro, si fuoriuscirebbe senz’altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risulta specificamente connotare, nel sistema del codice civile, come ripreso anche nella sede della normativa fallimentare, lo strumento dell’azione revocatoria).

    La revocatoria può avere ad oggetto l’atto istitutivo del trust se è seguito dall’effettivo trasferimento del bene al trustee, poiché l’inefficacia dell’atto istitutivo è idonea a produrre anche l’inefficacia dell’atto dispositivo e a conservare la garanzia patrimoniale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è indicata come norma in base alla quale è stato proposto il motivo di ricorso, ma la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso sussistono, nella fattispecie, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Il contributo ulteriore dovuto dai ricorrenti in questa fattispecie è pari a quello previsto per la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Se all’istituzione di un trust segue l’effettiva intestazione del bene al trustee, l’azione revocatoria può essere proposta anche contro l’atto istitutivo, pur essendo il trasferimento al trustee l’atto propriamente dispositivo.
  • Quando il trasferimento del bene al trustee dipende dall’atto istitutivo e in esso trova la propria causa giustificatrice, la declaratoria di inefficacia dell’atto istitutivo è idonea a comportare anche l’inefficacia dell’atto dispositivo, colpendo il trust sin dalla sua radice e conservando la garanzia patrimoniale dei creditori.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoria
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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