Sentenza del 05/11/2019 n. 28352 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria sostenendo che le istanze di rimborso IRES e IRAP relative agli anni 2007, 2008 e 2009 fossero tardive, poiché fondate su dichiarazioni integrative presentate oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis. Secondo l'Agenzia, quando la rettifica in diminuzione deriva dalla rideterminazione della base imponibile e non dalla mera restituzione di somme indebitamente versate, il contribuente dovrebbe rispettare esclusivamente il termine previsto per la dichiarazione integrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto della società di chiedere il rimborso delle somme IRES e IRAP versate in eccesso, anche dopo la scadenza del termine per presentare la dichiarazione integrativa. La Corte ha distinto la dichiarazione integrativa, soggetta al termine dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, dall'istanza di rimborso prevista dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, che costituisce un autonomo procedimento e può essere presentata entro quarantotto mesi dal versamento. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8
La dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la pubblica amministrazione.
La norma disciplina le dichiarazioni integrative presentate per correggere errori od omissioni a favore dell'Erario, entro i termini previsti per l'accertamento.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis
Gli errori od omissioni in danno del contribuente possono essere emendati non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione.
La disposizione stabilisce il termine per presentare una dichiarazione integrativa in bonam partem, finalizzata a correggere la dichiarazione a favore del contribuente. Tale termine riguarda la dichiarazione integrativa e i suoi effetti, non elimina il distinto diritto al rimborso.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 1
Il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento, nei casi di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
L'istanza di rimborso è un procedimento autonomo rispetto alla dichiarazione integrativa. Il contribuente può quindi chiedere la restituzione delle somme versate in eccesso entro quarantotto mesi, anche se è scaduto il termine per presentare la dichiarazione integrativa.
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
La norma è richiamata in relazione alla possibilità di utilizzare in compensazione il credito emergente dalla dichiarazione integrativa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione individua il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto quale motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa a favore del contribuente e l'istanza di rimborso sono strumenti distinti, con presupposti, finalità e termini diversi.
- La scadenza del termine per presentare una dichiarazione integrativa non impedisce necessariamente al contribuente di chiedere il rimborso di imposte versate in eccesso, purché l'istanza sia proposta entro il termine specifico previsto per il rimborso.
- Quando il contribuente sostiene di avere versato un'imposta non dovuta o superiore a quella dovuta, deve valutare l'istanza di rimborso come autonomo rimedio nell'ambito della riscossione, distinto dalla correzione della dichiarazione nell'ambito dell'accertamento.
- La richiesta di rimborso deve essere tempestiva e adeguatamente documentata, dimostrando sia l'errore o l'eccedenza di versamento sia l'inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria.
- Dichiarazione integrativa e istanza di rimborso sono opzioni concorrenti e non alternative: la scelta dello strumento dipende dal tipo di correzione richiesta e dall'obiettivo perseguito, ossia compensare un credito dichiarato oppure ottenere la restituzione di somme già versate.
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