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Sentenza

Sentenza n. 117/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.7 del 16 gennaio 2023 del Tribunale di Lanciano, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.

Giustizia amministrativa202500611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lanciano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 7 del 16 gennaio 2023 del Tribunale di Lanciano, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro, da riconoscere mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in relazione agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, senza tuttavia dimostrare l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accertato la mancata ottemperanza del Ministero al giudicato e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente la somma di 1.000 euro, da utilizzare per le finalità di aggiornamento e formazione previste dalla legge, mediante assegnazione della carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo. L'adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il TAR ha nominato sin d'ora il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, quale commissario ad acta, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, qualora quest'ultimo rimanga inadempiente. Le eventuali spettanze del commissario saranno poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate con separato decreto previa documentazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato considerato ai fini della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua la finalità di aggiornamento e formazione cui deve essere destinata la somma riconosciuta mediante la carta elettronica del docente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di una sentenza civile passata in giudicato e notificata in forma esecutiva legittima il ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., una volta decorso il termine previsto per l'adempimento spontaneo delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta, assegnandogli un termine successivo e subordinato all'inutile decorso del termine principale.
  • Quando il giudicato impone l'attribuzione di una specifica utilità economica mediante uno strumento amministrativo determinato, l'amministrazione deve eseguire la pronuncia nelle esatte modalità conformative stabilite dal titolo, comprese le eventuali somme accessorie dovute fino all'effettivo soddisfo.
  • Le spese e gli oneri derivanti dall'intervento del commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione soccombente e liquidati successivamente sulla base della documentazione dell'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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