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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16603/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/10/2021 con cui la Corte di appello di Ancona aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riparazione per errore giudiziario presentata da Maurizio Platania, ritenendo decorso il termine biennale di cui all'art. 645, comma 1, c.p.p. dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione (15/11/2009). Il ricorrente aveva dedotto che, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione (sentenza 17/01/2020), la Corte territoriale non poteva rilevare nel giudizio di rinvio cause di inammissibilità o nullità già verificatesi nei precedenti gradi, ai sensi dell'art. 627, comma 4, c.p.p.; inoltre si allegava che l'estratto esecutivo della sentenza di revisione non era stato notificato fino al 2018.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto applicabile l'art. 627, comma 4, c.p.p., secondo cui la sentenza di annullamento con rinvio preclude nel nuovo giudizio la rilevazione di nullità e inammissibilità verificatesi nei precedenti procedimenti. Ne consegue che la Corte di appello non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda per sopravvenuta intempestività ai sensi dell'art. 645, comma 1, c.p.p., ma avrebbe dovuto esaminare la domanda nel merito, conformandosi alle sollecitazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio. Per questi motivi la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione; le spese saranno decise nel provvedimento definitivo.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 4, cod. proc. pen.

    La sentenza di annullamento con rinvio impedisce che, nel giudizio di rinvio, si rilevino nullità o inammissibilità già verificatesi nei precedenti gradi; pertanto la Corte di appello non poteva sollevare l'inammissibilità della domanda per decorso del termine nel giudizio di rinvio ma doveva decidere sul merito in conformità all'ordine di Cassazione.

  • art. 645, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che prevede il termine biennale per proporre la richiesta di riparazione per errore giudiziario decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza; la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile tale termine per dichiarare l'inammissibilità, ma la Cassazione ha escluso che detta inammissibilità potesse essere rilevata nel giudizio di rinvio in presenza di annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il giudice di rinvio non può rilevare nullità o inammissibilità che si sono verificate nei precedenti giudizi (art. 627, comma 4, c.p.p.); deve invece esaminare la questione nel merito secondo le indicazioni della Cassazione.
  • La decorrenza di termini processuali (es. biennio ai sensi dell'art. 645 c.p.p.) può essere ininflente nel giudizio di rinvio se la relativa inammissibilità è già stata implicitamente o esplicitamente superata o decisa nei precedenti provvedimenti che sono stati annullati con rinvio.
  • Se in un primo giudizio la domanda è stata esaminata e rigettata nel merito, il giudice di rinvio non può utilizzare motivi di inammissibilità veri o presunti emersi in precedenza per eludere il dovere di decidere nuovamente nel merito.
  • In ipotesi di mancata o tardiva notificazione di atti (es. estratto esecutivo della sentenza di revisione), va valutato se tale circostanza incida sul termine di proponibilità della domanda; tuttavia, se la Corte di cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è vincolato a non sollevare le medesime eccezioni già verificatesi.
  • Per chi agisce: quando si ottiene un annullamento con rinvio in Cassazione, è utile segnalare espressamente al giudice di rinvio il divieto di rilevare le inammissibilità/nullità pregresse e chiedere che il giudizio prosegua sul merito; in caso contrario è possibile ricorrere nuovamente in cassazione.

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