Cassazione Penale, Sentenza n. 44818/2024 del 06/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma in appello della condanna per due fatti: (i) cessione di sostanza stupefacente (capo 17), deducendo l'erronea trascrizione e attribuzione di una intercettazione del 2.3.2021, la possibile ascrivibilità della voce ad altra persona (la figlia) e la mancata considerazione di versioni alternative; (ii) tentata estorsione aggravata (capo 32), contestando la valutazione del contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni della persona offesa, la mancanza dell'elemento minaccioso necessario per l'estorsione e la possibile ricaduta nella fattispecie di violenza privata (art. 610 c.p.); (iii) l'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.), deducendo l'insufficienza degli elementi oggettivi e l'erronea lettura del "plurale" nelle conversazioni e dei precedenti processi ("Reset", "Don't touch"); (iv) la sproporzione della misura della pena e la mancata considerazione della personalità e della minima rilevanza dell'episodio di spaccio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sono state confermate, in entrambe i gradi di merito, le condanne a carico di Maria Grazia Di Silvio: per il capo 17) cessione di stupefacente, ricondotto alla fattispecie del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990, e per il capo 32) tentata estorsione aggravata dal "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.). Le pene complessive già applicate in primo grado (mesi 8 e 800 euro di multa per il capo 17; anni 4 e 900 euro di multa per il capo 32; complessivamente anni 4 e mesi 8 di reclusione e euro 1.700 di multa) sono state confermate in quanto ritenute congrue dai giudici di merito. La Corte ha inoltre confermato la condanna alle spese processuali, la rifusione delle spese alle parti civili costituite e ha condannato la ricorrente al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73, comma 5
La cessione contestata è stata ricondotta alla fattispecie aggravata prevista dal comma 5 dell'art. 73 come applicata dai giudici di merito per il reato di spaccio.
Codice penale, art. 416-bis.1
L'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata anche a soggetti non appartenenti formalmente a un'associazione mafiosa, quando la condotta evochi modalità intimidatorie riconducibili alla forza di tali sodalizi e sia idonea a coartare la volontà della vittima; non è richiesta la prova di partecipazione ad un'associazione mafiosa.
Codice penale, art. 629 e art. 628
Nel provvedimento di merito è richiamata l'esclusione, per il capo 32, di una specifica aggravante prevista dall'art. 629 (in relazione al n. 3 dell'art. 628), ma la decisione di confermare la responsabilità ha valutato diversamente la sussistenza dell'aggravante legata al "metodo mafioso" ai sensi dell'art. 416-bis.1.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
In cassazione è consentito un sindacato limitato sulla motivazione: va denunciata la mancanza, la manifesta illogicità, la contraddittorietà o l'incompatibilità logica della motivazione con altri atti processuali indicati; non è consentito un riesame libero del materiale probatorio.
Codice di procedura penale, art. 192 e art. 533
Richiamati dalla difesa come base per contestare la valutazione della prova, ma la Corte di cassazione ricorda che censure che si risolvono in una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in questa sede.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'ordine di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende a carico della ricorrente, statuendo l'entità ritenuta equa (euro 3.000).
Codice penale, art. 610
Richiamato dalla difesa quale possibile riqualificazione della condotta (violenza privata), ma i giudici hanno ritenuto assente un rapporto lecito sottostante alla richiesta di denaro e la condotta configurabile come tentata estorsione.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere l'annullamento della sentenza limitandosi a proporre una diversa valutazione delle prove: il sindacato è limitato a vizi di legittimità specifici (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, o incompatibilità con atti processuali specifici).
- Per l'identificazione degli interlocutori nelle intercettazioni il giudice può fondarsi su riconoscimenti degli investigatori e sul contesto conversazionale; l'onere di provare l'errore di identificazione grava sulla parte che lo contesta con elementi oggettivi.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata anche senza prova di appartenenza associativa: è sufficiente che le modalità della condotta evochino la forza intimidatrice propria dei sodalizi mafiosi e siano idonee a coartare la vittima.
- Nelle ipotesi di estorsione la valutazione dell'idoneità intimidatoria va operata ex ante rispetto alla condotta: l'assenza di reazione della vittima o la sua capacità successiva di resistenza non esclude automaticamente l'idoneità della minaccia al momento della sua formulazione.
- Per contestare l'applicazione di aggravanti o la qualificazione giuridica del fatto è necessario articolare censure specifiche e puntuali sulla motivazione giurisprudenziale, non generiche doglianze di merito.
- Le censure relative alla quantificazione della pena devono confrontarsi con la motivazione che tiene conto della personalità dell'imputato e dei precedenti; la mera richiesta di un "ridimensionamento" non supera il limite del sindacato di legittimità se non è dimostrata manifesta illogicità.
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