Sentenza n. 6746/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della Determinazione della Regione Piemonte – Direttore della Direzione Sanità e Welfare n. 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”), comunicata via pec in data 15 dicembre 2022; - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022”, pubblicata sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione in data 24 novembre 2022 e non notificata ad Abbott; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”); la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all'accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino n. 596 del 28.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle n. 404 del 27.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo n. 369 del 23.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino n. 1142 del 28.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria Maggiore della Carità n. 848 del 3.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga n. 467 del 29.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Alessandria n. 586 del 30.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Asti n. 151 del 30.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Biella n. 388 del 26.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino n. 909 del 6.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 n. 361 del 29.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale CN2 n. 309 del 22.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Novara n. 320 del 28.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 n. 510 del 23.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 n. 977 del 28.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale TO5 n. 806 del 28.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Vercelli n. 856 del 29.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale VCO n. 701 del 4.9.2019).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti regionali e ministeriali attuativi del ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la determinazione della Regione Piemonte di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e gli ulteriori atti presupposti. Dal testo emerge che le censure riguardavano complessivamente l'attuazione del meccanismo di ripiano previsto dall'art. 9-ter del d.l. 78/2015, ma non sono specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023 e di aver versato il 48 per cento dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha precisato che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023 richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda e l'adozione, da parte della Regione o della Provincia autonoma competente, di un provvedimento che accerti tale pagamento, da pubblicare e comunicare al TAR Lazio. Poiché nel fascicolo non risultava depositato il provvedimento regionale di accertamento, non era integrata la fattispecie legale necessaria per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, l'adesione alla procedura di definizione agevolata e la dichiarazione dell'avvenuto pagamento hanno dimostrato il venir meno dell'interesse della ricorrente alla decisione sul ricorso; il giudice ha quindi dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa regionali per i dispositivi medici e del relativo ripiano a carico delle aziende fornitrici.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [...] L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. [...] determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere nei giudizi sul payback dei dispositivi medici presuppone una fattispecie complessa, perfezionata sia dal pagamento tempestivo della quota ridotta sia dall'accertamento formale di tale pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale competente.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
L'adesione alla procedura di definizione agevolata e il dichiarato adempimento delle obbligazioni pecuniarie possono costituire fatti univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche quando non siano integrati tutti i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina di definizione agevolata del payback sui dispositivi medici richiede cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice e l'adozione del provvedimento regionale o provinciale che accerti formalmente tale pagamento, con gli adempimenti di pubblicazione e comunicazione previsti dalla legge.
- Quando il pagamento e l'adesione a una procedura di definizione agevolata rendono univocamente non più utile la decisione sul ricorso, ma non risulta perfezionata la fattispecie normativa della cessazione della materia del contendere per mancanza dell'atto formale di accertamento dell'ente competente, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., da fatti successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento processuale della parte, inclusa l'adesione a una procedura che estingue l'obbligazione sostanziale oggetto della controversia.
- La distinzione tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse dipende dal perfezionamento di tutti gli elementi costitutivi previsti dalla specifica disciplina: in mancanza di un elemento formale richiesto dalla legge, può essere dichiarata soltanto l'improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse.
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