Cassazione Penale, Sentenza n. 18678/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto del 11/05/2021 della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale (anni 3) nei confronti di Luca Lucci e aveva disposto la confisca di un'autovettura Audi Q5, del ramo d'azienda gestito dall'Associazione Clan 1899, dei saldi attivi dei conti correnti e di undici orologi Rolex; la Corte d'appello aveva altresi' disposto il dissequestro e la restituzione di un immobile intestato alla coniuge Valeria Bonomelli. I ricorrenti deducono violazioni di legge e vizio di motivazione: contestano l'utilizzabilita' e l'attualita' delle dichiarazioni del collaboratore Cicalese e di altre indagini (alcune non sfociate in iscrizione o archiviazione), la mancata prova dell'abitualita' delinquenziale e della attualita' della pericolosita', la erronea applicazione delle norme di cui all'art. 1 lett. b) e art. 4 lett. i) d.lgs. 159/2011, nonche' la illegittimita' delle confische dei saldi bancari e degli orologi (si sostiene la legittima provenienza per donazione e la liceita' delle movimentazioni bancarie). I ricorrenti chiedevano l'annullamento del decreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito fosse adeguatamente motivata e ancorata a elementi fattuali (sentenze, indagini, dichiarazioni del collaboratore, monitoraggi, movimenti patrimoniali) suscettibili di valutazione nel giudizio di prevenzione; ha richiamato il principio secondo cui il giudice della prevenzione puo' valutare in via autonoma fatti non sfociati in condanna salvo sentenza irrevocabile di assoluzione. Ha escluso che i motivi proposti configurassero una violazione di legge o una omissione motivazionale idonea a determinare l'inammissibilita' del decreto impugnato. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di procedimento e ad una somma a titolo di ammenda a favore della cassa delle ammende (ex art. 606 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b)
Definizione della pericolosita' sociale con riferimento a comportamenti ripetuti finalizzati a trarre profitto illecito; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la pericolosita' in ragione di condotte reiterate e di elementi patrimoniali incongrui.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. i)
Previsione della misura di prevenzione personale anche per soggetti che agevolano gruppi dediti a manifestazioni di violenza; la Corte ha interpretato la norma come applicabile alla leadership ultras e a condotte violente documentate (episodi fino al 2018).
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10
Richiamato in relazione ai limiti dell'impugnazione: il ricorso per cassazione avverso i decreti della Corte d'appello e' ammesso per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 2
Collegamento normativo in tema di misure patrimoniali e limiti dell'impugnazione in Cassazione.
d.p.r. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Norma sul reato di cui a stupefacenti richiamata come fatto penalmente accertato in alcuni procedimenti ritenuti rilevanti ai fini della pericolosita'.
art. 391-bis c.p.p.
Richiamata come norma relativa ai mezzi di prova (acquisizioni documentali/fotografiche); la Corte ha valutato tali elementi ma li ha ritenuti insufficenti a ribaltare la valutazione dei giudici di merito sulla provenienza illecita di determinati beni.
art. 606 c.p.p.
Norma richiamata per la conseguente condanna alle spese di procedimento in caso di inammissibilita' del ricorso e per la sanzione a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Il giudizio di cassazione contro provvedimenti di prevenzione e' limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali evidenti: non e' lo strumento per una rinnovata valutazione di merito sui fatti.
- Nel giudizio di prevenzione il giudice puo' valorizzare, oltre alle sentenze di condanna, elementi fattuali e dichiarazioni non sfociate in condanna (es. atti di polizia, collaboratori) salvo che non vi sia una sentenza irrevocabile di assoluzione che ne neghi la rilevanza penale.
- Per ottenere la revoca o l'impugnazione con successo di misure di prevenzione e confische e' necessario produrre elementi probatori documentali e argomentazioni specifiche che mettano in crisi il ragionamento motivazionale dei giudici di merito (es. prove certe dell'origine lecita di somme o beni, documentazione fiscale/aziendale coerente).
- La prova della cessazione della pericolosita' richiede dimostrazioni concrete e durature (periodo prolungato di condotta lecita, redditi documentati, assenza di comportamenti violenti o di collegamenti con ambienti criminosi); meri argomenti congetturali o generici risultano, di norma, insufficienti.
- Per contrastare una confisca patrimoniale basata su sproporzione reddito/beni conviene produrre conti, ricevute, prove di donazioni documentate con idonee attestazioni sulla solvibilita' dei donanti e riconciliazione tra contabilita' e movimentazioni effettive.
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