Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18678/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto del 11/05/2021 della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale (anni 3) nei confronti di Luca Lucci e aveva disposto la confisca di un'autovettura Audi Q5, del ramo d'azienda gestito dall'Associazione Clan 1899, dei saldi attivi dei conti correnti e di undici orologi Rolex; la Corte d'appello aveva altresi' disposto il dissequestro e la restituzione di un immobile intestato alla coniuge Valeria Bonomelli. I ricorrenti deducono violazioni di legge e vizio di motivazione: contestano l'utilizzabilita' e l'attualita' delle dichiarazioni del collaboratore Cicalese e di altre indagini (alcune non sfociate in iscrizione o archiviazione), la mancata prova dell'abitualita' delinquenziale e della attualita' della pericolosita', la erronea applicazione delle norme di cui all'art. 1 lett. b) e art. 4 lett. i) d.lgs. 159/2011, nonche' la illegittimita' delle confische dei saldi bancari e degli orologi (si sostiene la legittima provenienza per donazione e la liceita' delle movimentazioni bancarie). I ricorrenti chiedevano l'annullamento del decreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito fosse adeguatamente motivata e ancorata a elementi fattuali (sentenze, indagini, dichiarazioni del collaboratore, monitoraggi, movimenti patrimoniali) suscettibili di valutazione nel giudizio di prevenzione; ha richiamato il principio secondo cui il giudice della prevenzione puo' valutare in via autonoma fatti non sfociati in condanna salvo sentenza irrevocabile di assoluzione. Ha escluso che i motivi proposti configurassero una violazione di legge o una omissione motivazionale idonea a determinare l'inammissibilita' del decreto impugnato. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di procedimento e ad una somma a titolo di ammenda a favore della cassa delle ammende (ex art. 606 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b)

    Definizione della pericolosita' sociale con riferimento a comportamenti ripetuti finalizzati a trarre profitto illecito; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la pericolosita' in ragione di condotte reiterate e di elementi patrimoniali incongrui.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. i)

    Previsione della misura di prevenzione personale anche per soggetti che agevolano gruppi dediti a manifestazioni di violenza; la Corte ha interpretato la norma come applicabile alla leadership ultras e a condotte violente documentate (episodi fino al 2018).

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10

    Richiamato in relazione ai limiti dell'impugnazione: il ricorso per cassazione avverso i decreti della Corte d'appello e' ammesso per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 2

    Collegamento normativo in tema di misure patrimoniali e limiti dell'impugnazione in Cassazione.

  • d.p.r. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    Norma sul reato di cui a stupefacenti richiamata come fatto penalmente accertato in alcuni procedimenti ritenuti rilevanti ai fini della pericolosita'.

  • art. 391-bis c.p.p.

    Richiamata come norma relativa ai mezzi di prova (acquisizioni documentali/fotografiche); la Corte ha valutato tali elementi ma li ha ritenuti insufficenti a ribaltare la valutazione dei giudici di merito sulla provenienza illecita di determinati beni.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma richiamata per la conseguente condanna alle spese di procedimento in caso di inammissibilita' del ricorso e per la sanzione a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Il giudizio di cassazione contro provvedimenti di prevenzione e' limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali evidenti: non e' lo strumento per una rinnovata valutazione di merito sui fatti.
  • Nel giudizio di prevenzione il giudice puo' valorizzare, oltre alle sentenze di condanna, elementi fattuali e dichiarazioni non sfociate in condanna (es. atti di polizia, collaboratori) salvo che non vi sia una sentenza irrevocabile di assoluzione che ne neghi la rilevanza penale.
  • Per ottenere la revoca o l'impugnazione con successo di misure di prevenzione e confische e' necessario produrre elementi probatori documentali e argomentazioni specifiche che mettano in crisi il ragionamento motivazionale dei giudici di merito (es. prove certe dell'origine lecita di somme o beni, documentazione fiscale/aziendale coerente).
  • La prova della cessazione della pericolosita' richiede dimostrazioni concrete e durature (periodo prolungato di condotta lecita, redditi documentati, assenza di comportamenti violenti o di collegamenti con ambienti criminosi); meri argomenti congetturali o generici risultano, di norma, insufficienti.
  • Per contrastare una confisca patrimoniale basata su sproporzione reddito/beni conviene produrre conti, ricevute, prove di donazioni documentate con idonee attestazioni sulla solvibilita' dei donanti e riconciliazione tra contabilita' e movimentazioni effettive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.