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Sentenza

Sentenza n. 1558/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione cautelare d’urgenza dal servizio ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sospensione cautelare dal servizio disposta dopo che la Procura della Repubblica aveva esercitato l’azione penale nei suoi confronti per fatti particolarmente gravi connessi alla sostituzione di un candidato durante una prova concorsuale e all’utilizzo di documenti falsi, contestando la violazione dell’art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981, il difetto e l’insufficienza della motivazione, il travisamento dei fatti e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Secondo il ricorrente, la sospensione avrebbe richiesto una specifica dimostrazione della pericolosità della permanenza in servizio, del rischio di reiterazione, dell’inquinamento delle prove e del pregiudizio concreto per l’amministrazione. Ha inoltre dedotto che i fatti erano anteriori all’ingresso nella Polizia di Stato, che non li aveva commessi direttamente, che il coinvolgimento riguardava principalmente altri soggetti e che il servizio successivamente prestato era stato positivo. Ha infine censurato l’affermazione dell’amministrazione circa la compromissione del rapporto di servizio e del prestigio istituzionale. In memoria ha prospettato anche una disparità di trattamento, deduzione ritenuta nuova e inammissibile.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la sospensione cautelare prevista dall’art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981, chiarendo che essa non ha natura sanzionatoria né mira ad anticipare il giudizio penale o a prevenire la reiterazione dei reati, funzione propria delle misure cautelari penali. La misura è invece diretta a tutelare il prestigio e l’immagine dell’amministrazione, il buon andamento del servizio e il rapporto fiduciario tra dipendente, cittadini e istituzione. La gravità oggettiva dei fatti contestati, concernenti la sostituzione di un candidato in una prova concorsuale e l’uso di documentazione falsa, era sufficiente a giustificare la valutazione amministrativa del pregiudizio, anche sotto il profilo del disagio organizzativo e del turbamento dei rapporti di lavoro. Trattandosi di esercizio di discrezionalità amministrativa, il sindacato giudiziale è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza; non era quindi necessaria una motivazione particolarmente diffusa, essendo sufficiente il richiamo alla gravità dei fatti, desumibile dalla natura dei reati, dalla posizione del dipendente e dalle funzioni svolte. Non era necessario un accertamento penale definitivo, bastando una valutazione sommaria degli elementi risultanti dagli atti del procedimento penale. Il fatto che le condotte fossero anteriori all’ingresso nella Polizia di Stato non escludeva la sospensione, poiché rileva che l’azione penale fosse stata esercitata quando il ricorrente era già agente. È stata inoltre dichiarata inammissibile, perché proposta per la prima volta nella memoria, la censura di disparità di trattamento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981

    il dipendente sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi può essere sospeso dal servizio

    La disposizione attribuisce all’amministrazione un potere cautelare e discrezionale, distinto dalla responsabilità penale e dalla sanzione disciplinare, esercitabile per tutelare il prestigio dell’amministrazione, il buon andamento del servizio e il rapporto fiduciario.

  • art. 129 disp. att. c.p.p.

    È richiamato quale base della comunicazione con cui la Procura ha informato l’amministrazione dell’esercizio dell’azione penale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dal servizio prevista per il dipendente sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi ha natura cautelare-amministrativa e non sanzionatoria: non presuppone l’accertamento definitivo della responsabilità penale e non è finalizzata a prevenire la reiterazione criminosa, ma a tutelare il prestigio dell’amministrazione, il buon andamento del servizio e il rapporto fiduciario con i cittadini.
  • La sospensione cautelare può essere legittimamente disposta quando la gravità oggettiva dei fatti contestati sia idonea a compromettere l’immagine e la credibilità dell’amministrazione, anche per i riflessi interni sull’organizzazione, sui rapporti di lavoro e sull’ordinario svolgimento del servizio.
  • Poiché la sospensione cautelare costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, il giudice può sindacarla soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza; non è necessaria una motivazione particolarmente analitica, essendo sufficiente il richiamo alla gravità oggettiva dei fatti, valutata anche in relazione alla natura dei reati, alla posizione del dipendente e alle funzioni svolte.
  • Ai fini della sospensione cautelare rileva che l’azione penale sia stata esercitata quando il soggetto era già dipendente dell’amministrazione; non è di per sé ostativa la circostanza che i fatti contestati siano anteriori all’instaurazione del rapporto di servizio.
  • La sospensione cautelare può fondarsi su una valutazione sommaria degli elementi risultanti dagli atti del procedimento penale, senza necessità di attendere l’accertamento definitivo della responsabilità dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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