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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8288/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura della motivazione e della valutazione delle prove (violazione dell'art. 192 c.p.p. e presunta errata applicazione dell'art. 368 c.p.), con deduzioni sulla mancata esecuzione di accertamenti tecnici sul veicolo, sulla presunta assenza del nesso eziologico e su circostanze alternative (passaggio a bordo volontario della vittima sapendo dell'assenza di patente del conducente; possibile salvataggio se la vittima avesse allacciato la cintura); 2) deduzione di prescrizione del reato (violazione dell'art. 157 c.p.), sostenendo che il reato sarebbe prescritto al 1/10/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il rilievo meramente reiterativo e basato su ipotesi non confrontate adeguatamente con la motivazione impugnata, osservando inoltre che la presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. non è deducibile in cassazione se non emerge un vizio manifestamente illogico o contraddittorio dal testo della sentenza. Sul secondo motivo la Corte ha effettuato il calcolo della pena teorica: reato ascritto al 27/05/2011 con pena base di 7 anni; aumento di un quarto ex art. 161 comma 2 fino a 105 mesi (8 anni e 9 mesi) e successivo raddoppio ai sensi dell'art. 157 comma 6, con sanzione finale teorica di 17 anni e 6 mesi; conseguentemente la prescrizione sarebbe maturata il 27/11/2028, per cui la deduzione di prescrizione al 2022 è infondata. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che la sola violazione dell'art. 192 c.p.p. non è deducibile in cassazione se non sussiste una nullità o un vizio di motivazione manifesto; può essere rilevata in cassazione solo se dalla sentenza emergono contraddizioni o illogicità evidenti.

  • art. 368 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme pregresse, ma la Corte non ritiene fondata la censura sull'applicazione di norme penali diverse o su travisamento delle prove; la doglianza non supera il carattere meramente ipotetico del ricorso.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione: la Corte ha calcolato la prescrizione applicando gli aumenti di pena e il raddoppio previsto dal comma 6 per i fatti ante riforme, con esito che la prescrizione non era maturata nel 2022.

  • art. 161 cod. pen.

    Applicazione dell'aumento di pena (aumento di un quarto) per la determinazione della pena teorica ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione (l'elencazione delle fattispecie di motivi deducibili).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla verifica dell'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte non ha ravvisato tale circostanza.

Massime di principio

  • In cassazione non basta riproporre in forma ipotetica o alternativa censure già svolte in appello: le deduzioni devono confrontarsi concretamente con la motivazione della sentenza impugnata e non possono limitarsi a scenari possibili non provati.
  • La presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. non è automaticamente deducibile in cassazione a meno che dal testo della sentenza non emerga una manifesta contraddittorietà, illogicità o carenza motivazionale che renda inutilizzabili le prove o il percorso argomentativo.
  • L'assenza di accertamenti tecnici sul veicolo non esclude automaticamente la responsabilità del conducente quando il giudice di merito abbia motivato, sulla base di altri elementi probatori, l'esistenza del nesso causale tra condotta e evento.
  • La condotta eventuale o colposa della vittima (es. non allacciamento della cintura o consapevolezza della mancanza di patente del conducente) può essere considerata in sede di merito, ma non esonera automaticamente il conducente dalla responsabilità penale se non emerge con certezza che sia stata la sola causa dell'evento.
  • La valutazione della prescrizione richiede il calcolo corretto della pena teorica, comprensiva di aumenti e raddoppi applicabili al tempo del fatto; errori di calcolo possono determinare il rigetto della doglianza sulla prescrizione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per meri vizi formali o per mancata indicazione puntuale del vizio di motivazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

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