Sentenza n. 6044/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva annullato i provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di cinque anni
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione della legge n. 401/1989, il difetto di motivazione, l’erronea valutazione dei fatti e la violazione dell’art. 2697 c.c. Il TAR aveva ritenuto necessario uno specifico collegamento, temporale o eziologico, tra la condotta violenta e una manifestazione sportiva disputata nel luogo degli incidenti, escludendo il presupposto del D.A.Spo. poiché a Firenze non si stava svolgendo una partita tra le squadre interessate. Il Ministero e la Questura hanno sostenuto che tale requisito del collegamento locale non è previsto dalla legge e che era sufficiente il nesso causale tra la violenza e l’evento sportivo, anche se svoltosi in altra città. Gli appellati hanno inoltre riproposto le censure formulate in primo grado, contestando l’adeguatezza dell’istruttoria e la loro riferibilità all’episodio violento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto che l’espressione “in occasione o a causa di manifestazioni sportive” non richieda che la violenza si verifichi durante lo svolgimento della gara né che l’evento sportivo si svolga nello stesso luogo degli incidenti, essendo sufficiente un immediato nesso eziologico, anche non contemporaneo, tra la condotta e la manifestazione sportiva. Nel caso concreto, l’aggressione degli ultras fiorentini ai tifosi della Sampdoria, in transito a Firenze dopo la partita Palermo-Sampdoria, era causalmente riconducibile all’evento sportivo e all’antagonismo tra tifoserie. Il D.A.Spo. ha natura preventiva e non repressiva, sicché è sufficiente una situazione di pericolo concreto apprezzata secondo il criterio del “più probabile che non”, senza la prova oltre ogni ragionevole dubbio richiesta nel processo penale. È stato ritenuto sufficiente un compendio indiziario non irragionevole per ascrivere ai destinatari la partecipazione alle condotte violente. Le ulteriori censure riproposte dagli appellati sono state dichiarate inammissibili perché richiamate soltanto nelle rubriche e non riprodotte integralmente, in violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.a. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
in occasione o a causa di manifestazioni sportive
Il presupposto del D.A.Spo. ricorre quando la condotta violenta presenti un immediato nesso eziologico con una manifestazione sportiva, anche se non si verifica durante la gara e anche se la manifestazione si svolge in un luogo diverso da quello dell’aggressione.
art. 101, comma 2, c.p.a.
non sono stati riprodotti nella loro interezza
I motivi di primo grado riproposti in appello devono essere riprodotti integralmente; il mero richiamo alle rubriche non è sufficiente e comporta l’inammissibilità della riproposizione.
art. 2697 c.c.
La decisione applica il principio secondo cui, per una misura amministrativa preventiva come il D.A.Spo., non è necessario raggiungere lo standard probatorio penale, essendo sufficiente un compendio indiziario valutabile secondo un criterio probabilistico.
artt. 582 e 586 c.p.
Le norme penali sono richiamate in relazione al deferimento degli appellati alla Procura, ma il procedimento penale resta autonomo rispetto al procedimento amministrativo preventivo per l’adozione del D.A.Spo.
art. 5 l. 152/1975
Richiamato tra i reati per i quali gli interessati sono stati deferiti all’autorità giudiziaria; il suo accertamento non costituisce presupposto necessario per l’adozione del D.A.Spo.
art. 4 l. 110/1975
Richiamato tra i reati contestati in sede penale; la valutazione amministrativa preventiva non dipende dall’accertamento definitivo della responsabilità penale.
Massime di principio
- Ai fini dell’adozione del D.A.Spo., il requisito secondo cui la condotta deve essere commessa “in occasione o a causa di manifestazioni sportive” non impone che la violenza si verifichi durante la gara né che la manifestazione sportiva si svolga nel medesimo luogo dell’aggressione; è sufficiente un immediato nesso eziologico, anche non contemporaneo e non territorialmente coincidente.
- Il D.A.Spo. è una misura amministrativa di prevenzione, non una sanzione repressiva, e può essere adottato sulla base di una situazione di pericolo concreto valutata secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di una prova oltre ogni ragionevole dubbio.
- Per l’adozione del D.A.Spo. è sufficiente un compendio indiziario non irragionevole, idoneo secondo un criterio probabilistico ad ascrivere al destinatario la partecipazione a condotte violente; l’accertamento definitivo della responsabilità penale non è necessario.
- Il procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del D.A.Spo. è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché le regole probatorie e le valutazioni proprie del giudizio penale non sono automaticamente trasferibili nel giudizio amministrativo sulla misura preventiva.
- La violenza motivata dall’antagonismo tra tifoserie può rientrare nell’ambito applicativo del D.A.Spo. anche quando avvenga al di fuori della cornice immediata della competizione sportiva, se l’evento sportivo costituisce la causa o il movente della condotta.
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