Cassazione Penale, Sentenza n. 12380/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: il ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse ritenuto provata la destinazione a fini di "spaccio" senza adeguata prova, sostenendo che la destinazione allo spaccio è elemento costitutivo del reato e che la quantità non escludeva automaticamente l'uso personale (richiamo alla maggiore "dose di consumo" rispetto alla dose tabellare); 2) manifesta illogicità della motivazione del rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova: si deduceva che le pregresse condanne erano di modesta entità e remote, che il ricorrente aveva aderito al percorso rieducativo e svolto attività lavorativa durante l'affidamento in prova (prove prodotte dinanzi al Tribunale di sorveglianza), per cui era errato valutare negativamente la prognosi circa l'astensione da futuri reati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo punto ha confermato che, pur essendo corretto affermare che la destinazione allo spaccio è elemento costitutivo del reato e che la dose "di consumo" può essere superiore alla dose tabellare, la Corte territoriale ha fornito argomentazione sufficiente e non contraddittoria: sequestro di 7,76 g di cocaina di elevata purezza (78,3%) corrispondente a circa 40,5 dosi medie, frazionamento in sette involucri, denaro contante (€165), presenza di due telefoni con tre SIM, fuga e assenza di lavoro e fonti di reddito plausibili, nonché la mancata dichiarazione dell'imputato durante il procedimento, che congiuntamente corroborano la destinazione a più destinatari e l'attività di spaccio; di conseguenza la condanna ai sensi dell'art. 73, comma 5 è stata confermata (pena: 10 mesi di reclusione e €1.500 di multa, come precedentemente inflitti). Sul secondo punto la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della messa alla prova: il ricorrente aveva precedenti specifici e ha commesso il reato contestato durante la pendenza della richiesta di affidamento in prova, non è stata prodotta documentazione probante sull'attività lavorativa e il quadro fattuale ha reso negativa la prognosi sulla futura astensione dalla commissione di reati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La destinazione della sostanza a fini diversi dall'autoconsumo è elemento costitutivo del reato; tuttavia la Corte ha ritenuto che tale elemento possa essere dimostrato anche con un insieme di indizi concreti (quantità, purezza, frazionamento, denaro, strumenti di comunicazione, comportamento) che, congiuntamente, escludono l'uso personale.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Ground di cassazione relativo a "violazione di legge"/erronea applicazione della norma; la Corte ha ritenuto le censure tardive e, quanto al contenuto, infondate perché la valutazione probatoria dei fatti era sostenuta da argomentazione non viziosa.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Ground di cassazione relativo a "manifestà illogicità della motivazione"; la Corte ha ritenuto che la motivazione del rigetto della messa alla prova fosse logica e adeguatamente motivata in ordine alla recidiva e alla commissione del reato durante la pendenza dell'istanza di affidamento.
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
Massime di principio
- La destinazione a fini di spaccio è elemento costitutivo del reato ma può essere provata anche attraverso un insieme di indizi (quantità, purezza, frazionamento in dosi/involucri, denaro contante, più telefoni/SIM, comportamento di fuga, incompatibilità con le condizioni economiche) che, considerati nel loro complesso, rendono attendibile l'ipotesi di commercializzazione.
- La mera eccezione che la quantità possa essere compatibile con l'uso personale non è sufficiente: il giudice valuta la complessità degli indici (e non solo la singola misura in grammi) per escludere l'uso esclusivo dell'imputato.
- In sede di legittimità non è ammessa una semplice diversa ricostruzione dei fatti se la decisione di merito appare sostenuta da motivazione non manifestamente illogica; le censure devono dimostrare errori giuridici o palese illogicità.
- La concessione della messa alla prova richiede una prognosi favorevole circa l'astensione da futuri reati: la commissione di un nuovo reato durante la pendenza di istanze per misure alternative e la presenza di precedenti specifici possono legittimamente farne escludere l'ammissione.
- La prova documentale dell'attività lavorativa o di concreto impegno rieducativo è importante per sostenere la richiesta di misure alternative; l'assenza di tali documenti indebolisce la richiesta.
- La condotta difensiva (ad es. mancata resa di dichiarazioni che offrano una versione alternativa) può essere valutata negativamente e contribuire alla persuasione del giudice circa la destinazione a spaccio.
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