Sentenza del 17/12/2019 n. 1860 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
E. S. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Arezzo, contestando la tassazione come reddito assimilato a lavoro dipendente della rinuncia al TFM accantonato a suo favore. L'Ufficio aveva qualificato la rinuncia come "incasso giuridico", sostenendo che il socio, pur non avendo materialmente ricevuto il TFM, lo avrebbe idealmente incassato e contestualmente destinato a beneficio della società. Il ricorrente ha dedotto che tale nozione non è prevista dalla legge e che la tassazione avrebbe colpito un reddito meramente virtuale, in contrasto con gli articoli 4 e 17-bis del TUIR, con l'articolo 88, comma 4-bis, del TUIR e con il principio di capacità contributiva previsto dall'articolo 53 della Costituzione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello e annullato, in sostanza, la pretesa fiscale relativa ai maggiori redditi assimilati a lavoro dipendente di euro 79.886,11 e alle relative sanzioni. Ha ritenuto che la rinuncia al credito da TFM non costituisca un incasso, neppure giuridico, in assenza di una specifica previsione normativa. La remissione del debito produce un beneficio patrimoniale per la società, ma non determina un reddito effettivamente percepito dal socio. Tassare il rinunciante avrebbe comportato sia la perdita del credito sia l'imposizione su una ricchezza non incassata, in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della questione e per le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
Articolo 53 della Costituzione
Il concorso alla spesa pubblica è legittimo e doveroso se in ragione della capacità contributiva.
La tassazione deve collegarsi a una capacità contributiva effettiva, concreta e attuale; non può fondarsi su un reddito meramente astratto, virtuale o costruito mediante una fictio dell'Amministrazione finanziaria.
Articoli 4 e 17-bis del TUIR
Sono stati richiamati dal contribuente per sostenere che la rinuncia al TFM non determina, in assenza di percezione, un reddito imponibile assimilato a quello di lavoro dipendente.
Articolo 88, comma 4-bis, del TUIR
È stato richiamato nel quadro della disciplina fiscale degli effetti della rinuncia a crediti e della patrimonializzazione della società; la decisione esclude che la mancata tassazione della società possa automaticamente trasformarsi in reddito imponibile per il socio rinunciante.
Cassazione n. 14987/2018
Il rispetto del principio di capacità contributiva esige un oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza.
Le norme tributarie non possono essere interpretate in modo da assoggettare il contribuente a un prelievo diverso da quello effettivamente voluto dal legislatore o privo di collegamento con una ricchezza concreta.
Massime di principio
- La rinuncia a un credito non produce automaticamente un reddito imponibile per il creditore: occorre una specifica base normativa che preveda l'imposizione.
- La nozione di "incasso giuridico" non può essere utilizzata, da sola, per tassare un reddito mai materialmente o giuridicamente acquisito dal contribuente, soprattutto quando si fonda su una mera ricostruzione ipotetica dell'Ufficio.
- In materia tributaria deve esistere un collegamento effettivo tra il prelievo e una concreta capacità contributiva; non è legittimo tassare una ricchezza soltanto virtuale.
- Se la rinuncia al credito determina un vantaggio patrimoniale per la società, tale effetto non può essere imputato automaticamente al socio rinunciante come reddito da lavoro dipendente.
- La soluzione può dipendere dalla natura del credito, dal rapporto tra le parti, dalla disciplina fiscale applicabile e dall'eventuale presenza di norme speciali: la decisione riguarda specificamente la rinuncia a un credito per TFM vantato dal socio-amministratore nei confronti della società.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali oscillanti e di una questione interpretativa complessa, le spese processuali possono essere compensate anche quando una parte risulta vittoriosa.
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