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Sentenza

Sentenza n. 16818/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento dell’Agenzia prot. n. 77821 del 18 marzo 2026, recante l’aggiudicazione, in favore del RTI Sintesi, della “procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi per la gestione integrata e centralizzata delle attività e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per tutte le sedi del Ministero della Cultura, centrali e periferiche, ivi incluse le sedi del Comando dei Carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale, sul territorio nazionale”; - della comunicazione digitale dell’Aggiudicazione ex art. 90 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ricevuta dalla Società in data 18 marzo 2026; - di tutti i Verbali di Gara e, in particolare, dei Verbali nn. 1, 2, 3, 4 e 5, adottati, rispettivamente, nelle date del 15 e 27 gennaio 2026 e del 3 e 5 febbraio 2026; - del documento prot. n. 75596/2026, redatto dal Responsabile Unico del Progetto in data 17 marzo 2026, recante la “Relazione del Responsabile Unico del Progetto contenente gli esiti della Procedura”; - della Determina dell’Agenzia n. 6/2026, pubblicata sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento della Procedura in data 23 gennaio 2026, recante la nomina della Commissione giudicatrice; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli suindicati, ancorché allo stato non ancora conosciuto o conoscibile; e per il subentro del RTI COM Metodi nell’Aggiudicazione e nell’esecuzione contrattuale, previa declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con il RTI Sintesi; oltre che per il risarcimento dei danni subìti e subendi da parte del RTI COM Metodi.

Giustizia amministrativa202604947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione al RTI Sintesi della gara aperta indetta da Invitalia per i servizi integrati di salute e sicurezza sul lavoro presso le sedi del Ministero della cultura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il RTI ricorrente, terzo classificato, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva del 18 marzo 2026, chiedendo anche il subentro, la declaratoria d’inefficacia dell’eventuale contratto e il risarcimento dei danni. Con il primo motivo ha contestato l’attribuzione dei punteggi tecnici per i criteri A.1, A.2, A.3 e B.1-B.5, denunciando violazione di legge, manifesta illogicità e arbitrarietà, difetto d’istruttoria, travisamento, violazione dell’autovincolo e della par condicio: ha sostenuto che la propria offerta fosse stata sottovalutata rispetto a quelle dell’aggiudicatario, valorizzando la maggiore flessibilità del modello organizzativo, le soluzioni digitali e personalizzate, le esperienze pregresse e le proposte tecniche. Ha inoltre dedotto che le difese di Invitalia avrebbero integrato ex post la motivazione dell’aggiudicazione. Con il secondo motivo ha censurato l’omessa verifica facoltativa di anomalia delle offerte economiche del RTI Sintesi e del RTI Consilia, caratterizzate da ribassi rispettivamente del 54,15% e del 51%: ha invocato la distanza dalla stima a base d’asta, l’insufficienza del prezzo rispetto ai costi del servizio e l’insostenibilità economica delle migliorie offerte. Ha riconosciuto che non ricorrevano i presupposti per la verifica obbligatoria previsti dal disciplinare.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, prescindendo dalle eccezioni d’inammissibilità sollevate dai controinteressati. Il primo motivo è infondato: le contestazioni propongono una lettura soggettiva e selettiva delle offerte e chiedono una diversa ponderazione degli elementi tecnici, senza dimostrare manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione della Commissione. Il giudice ha ritenuto razionale la preferenza per la maggiore dotazione di risorse e la stabilità territoriale dell’offerta aggiudicataria, per strumenti di coordinamento semplici e immediatamente utilizzabili, per soluzioni strutturate e governabili su scala nazionale, per la capillarità del presidio sanitario e per la completezza e immediata attuabilità del modello relativo agli eventi. È stata respinta anche la censura di motivazione postuma: i criteri e i punteggi del disciplinare erano sufficientemente puntuali e articolati, sicché i punteggi numerici rendevano comprensibile l’iter valutativo; le difese di Invitalia ne hanno illustrato le ragioni senza introdurne di nuove. Il secondo motivo è infondato. La verifica facoltativa di congruità rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza; in assenza di soglie obbligatorie, occorre che emerga una chiara incongruità dell’offerta. Il solo livello dei ribassi non è sufficiente, poiché la lex specialis già considerava tale dato per individuare le offerte potenzialmente anomale. I raffronti con il fatturato di un precedente affidamento e con prezzi unitari di un diverso accordo quadro Consip non dimostrano l’insostenibilità dell’offerta, trattandosi di contesti contrattuali, condizioni economiche e prestazioni non sovrapponibili; inoltre, le elaborazioni erano complesse e non evidenziavano un’anomalia ictu oculi percepibile. La deduzione sui costi delle migliorie è generica, perché non ne quantifica l’entità né dimostra l’incidenza sull’equilibrio economico dell’offerta. Spese a carico del ricorrente: euro 3.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuna delle quattro parti indicate in dispositivo: Invitalia, Ministero della cultura, Sintesi S.p.A. e Consilia CFO S.r.l.

Norme richiamate

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    comunicazione digitale dell’Aggiudicazione ex art. 90 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ricevuta dalla Società in data 18 marzo 2026

    La disposizione è menzionata per identificare la comunicazione dell’aggiudicazione, ma la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione né la applica quale fondamento della decisione.

  • d.lgs. 81/2008

    Il presente giudizio ha ad oggetto la procedura aperta indetta da Invitalia, in qualità di Centrale di committenza del Ministero della cultura, per l’affidamento dei servizi integrati e centralizzati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 presso le sedi del Ministero.

    Il decreto individua la materia dei servizi oggetto dell’appalto, ma non è interpretato né costituisce parametro decisivo per la reiezione delle censure.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche, il sindacato sulle valutazioni tecniche della Commissione non consente al giudice di sostituire la propria ponderazione a quella dell’amministrazione: le censure devono evidenziare vizi riconoscibili di manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà, e non limitarsi a contrapporre una valutazione soggettiva dell’offerta.
  • Il punteggio numerico può costituire motivazione sufficiente della valutazione tecnica quando la lex specialis definisce in modo chiaro e articolato gli elementi di valutazione e i relativi punteggi, rendendo comprensibile e controllabile il percorso valutativo. Le difese processuali che illustrano le ragioni della valutazione già compiuta alla luce di criteri predeterminati non costituiscono motivazione postuma se non introducono ragioni giustificative nuove.
  • Quando non ricorrono i presupposti per la verifica obbligatoria dell’anomalia, la scelta di avviare o meno la verifica facoltativa appartiene all’ampia discrezionalità della stazione appaltante ed è sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza; il mancato avvio non richiede una motivazione specifica in assenza di circostanze sintomatiche di anomalia.
  • Fuori dai casi di verifica obbligatoria, la sola entità del ribasso non dimostra la chiara incongruità dell’offerta se la lex specialis già considera i ribassi per individuare le offerte potenzialmente anomale; occorrono ulteriori elementi specifici e oggettivi.
  • La congruità dell’offerta va valutata rispetto alle caratteristiche e alle condizioni economiche e organizzative della specifica procedura. Dati relativi a precedenti contratti o a diverse procedure, nonché elaborazioni basate su prezzi formatisi in strumenti contrattuali non sovrapponibili, non dimostrano da soli l’insostenibilità del prezzo.
  • La deduzione che prestazioni migliorative comportino costi aggiuntivi non basta a dimostrare l’anomalia: devono essere indicati elementi concreti e oggettivi che permettano di quantificare tali costi e di apprezzarne l’incidenza decisiva sull’equilibrio economico dell’offerta.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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