Cassazione Penale, Sentenza n. 13643/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare (da arresti domiciliari a custodia cautelare in carcere) disposta ai sensi dell'art. 276 c.p.p., per presunta violazione della prescrizione di non comunicare con persone diverse dai conviventi. Il ricorrente ha sostenuto che la festa fosse stata organizzata da parenti a sua insaputa, fosse durata pochi minuti e pertanto non integrasse una violazione volontaria e rilevante della misura; ha inoltre censurato profili di motivazione e di proporzionalità della decisione impugnata (artt. 274, 275 e 276 c.p.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi privi di specificità e meramente reiterativi delle stesse doglianze già valutate dal Tribunale, il quale aveva fornito motivazione congrua e basata su elementi concreti (informativa di polizia giudiziaria: arrivo dell'imputato alle 18:05, intervento dalle 22:50 a seguito di segnalazioni, presenza di più persone non conviventi). Il Tribunale aveva correttamente ritenuto che l'imputato si fosse volontariamente intrattenuto con estranei e avesse avuto tempo per interrompere la festa; la valorizzazione degli elementi legati al "clan Casamonica" è stata considerata coerente col contesto fattuale e con le finalità dell'aggravamento. Conseguentemente la Corte ha confermato l'ordinanza di rigetto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 61, n. 11-quinquies c.p.
Richiamata come aggravante collegata alla motivazione del reato; la Corte ha ritenuto coerente la valutazione del Tribunale che ha collegato la gravità dell'azione alla finalità di riaffermazione dell'onore/famiglia
art. 583-quinquies c.p.
Norma riferita ai reati contestati relativi alle lesioni permanenti e alla deformazione dell'aspetto; citata in relazione al capo di imputazione sostanziale
art. 585 c.p.
Richiamata quale disposizione penale pertinente ai fatti di lesioni; valutata nel complesso con le altre norme sostanziali
art. 416-bis.1 c.p.
Richiamata come riferimento ad aggravanti o finalità connesse a condotte associative o di controllo territoriale; la Corte ha ritenuto congruente il richiamo del Tribunale al contesto familiare e alla platealità della violazione
art. 276 c.p.p.
Norma che autorizza l'aggravamento della misura cautelare per sopravvenute esigenze; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 276 data la violazione delle prescrizioni e gli elementi fattuali emergenti dagli atti di polizia giudiziaria
artt. 274, 275 e 276 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente per censurare motivazione e procedimento; la Corte ha invece ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato i profili di gravità, adeguatezza e proporzionalità e che le censure fossero generiche e già contraddette dalla motivazione
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (importo determinato in euro 3.000,00)
Massime di principio
- La partecipazione consapevole a riunioni con persone non conviventi, durante arresti domiciliari con specifico divieto di contatti, può giustificare l'aggravamento della misura anche se la festa sia stata organizzata da terzi: rileva la condotta effettiva e la conoscenza della prescrizione
- Il Tribunale può fondare l'aggravamento su elementi fattuali concreti desumibili da informative di polizia (orari di arrivo, durata effettiva dell'evento, segnalazioni di vicini); una timeline che mostra tempo sufficiente per interrompere la condotta rafforza la valutazione di volontarietà
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata: doglianze meramente ripetitive o generiche rischiano l'inammissibilità
- La valutazione di elementi connessi al contesto familiare o alla platealità della violazione (es. messaggio 'coram populo' o riaffermazione di controllo territoriale) è ammissibile se coerente con il fatto di reato e con le aggravanti contestate
- Per contestare efficacemente un aggravamento della misura occorre provare concretezza della sorpresa, l'assenza di consapevolezza o l'impossibilità di interrompere l'evento; mere affermazioni non suffragate da elementi probatori sono inidonee
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.), quindi è importante valutare la rilevanza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione
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