Cassazione Civile, Ordinanza n. 12443/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro emesso in relazione a un atto di compravendita immobiliare stipulato il 16/10/2009 tra due soggetti privati. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell'appello dell'erario, aveva riformato la decisione. In cassazione il contribuente principale ha proposto ricorso, mentre la controparte privata ha resistito e ha proposto anche ricorso incidentale adesivo. Dopo l'introduzione del giudizio, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto l'estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando che il ricorrente principale aveva aderito alla definizione agevolata prevista dagli artt. 6 e 7 del D.L. 119/2018, con domanda e versamento tempestivi; tale definizione è stata ritenuta estensibile anche al coobbligato solidale. La questione decisiva è quindi divenuta l'effetto della definizione agevolata sulla pendenza del giudizio di legittimità e sulle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale ai sensi del D.L. 119/2018, con spese lasciate a carico di chi le aveva anticipate. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento del doppio contributo unificato, ritenendo che tale misura si applichi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non sia estensibile alla declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata della controversia comporta l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; l'effetto definitorio si estende anche al condebitore solidale.
art. 7 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamato insieme all'art. 6 quale base normativa della domanda di definizione agevolata presentata dal ricorrente.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
Legge di conversione del D.L. 119/2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
Contributo unificato
La Corte ribadisce che il c.d. doppio contributo unificato è dovuto solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non anche in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite fiscale, se validamente richiesta e perfezionata nei termini di legge, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio anche in cassazione.
- L'effetto estintivo della definizione agevolata si estende al condebitore solidale quando la disciplina speciale lo preveda espressamente.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la previsione speciale applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge; non è estensibile analogicamente a fattispecie non contemplate, come l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
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