Ordinanza n. 360/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di D.A.Spo. n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Arezzo nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- e notificato al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con il quale il Questore di Arezzo, ha disposto, nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, per il periodo di anni tre il divieto di accesso a tutti i luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive relative ad incontri di calcio, ed ai luoghi così come specificati nel provvedimento impugnato”; nonché di tutti i provvedimenti e gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di DASPO della Questura di Arezzo, recante per tre anni il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive calcistiche e agli ulteriori luoghi specificati nell'atto
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di DASPO chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato, secondo quanto emerge dalla valutazione del Tribunale, l'incerta e non dimostrata identificazione della persona destinataria del provvedimento e l'assenza di prova di una propria condotta effettivamente sfociata in episodi di violenza o minaccia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso suscettibile di positivo apprezzamento, ravvisando fumus boni iuris nell'incertezza e nella mancata dimostrazione dell'identificazione del ricorrente, nonché nella mancata prova di condotte dello stesso riconducibili a episodi di violenza o minaccia. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia del DASPO, rinviando la trattazione di merito all'udienza pubblica del 10 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il Tribunale lo ha richiamato quale base per la decisione sulla domanda di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive può essere sospeso quando risulti incerta e non dimostrata l'identificazione del destinatario del provvedimento.
- La misura di DASPO richiede, almeno ai fini della verifica cautelare, elementi dimostrativi riferibili personalmente al destinatario circa una condotta effettivamente sfociata in episodi di violenza o minaccia; la mera riferibilità non provata della condotta non è sufficiente a escludere il fumus boni iuris del ricorso.
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