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Ordinanza

Ordinanza n. 8964/2026 - Roma, Sezione 3

Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.

Giustizia amministrativa202602372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso documentale relativa alle procedure di predisposizione, correzione e validazione delle prove del semestre filtro e alla formazione della graduatoria di accesso a Medicina e Chirurgia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha sostenuto gli esami di profitto del cosiddetto semestre filtro, propedeutici all'accesso e all'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, disciplinato dal decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025. In data 19 gennaio 2026 ha presentato istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 al Ministero dell'Università e della Ricerca, all'Università della Calabria e al CINECA. Nel giudizio, introdotto principalmente per ottenere l'annullamento del diniego di ammissione al corso e l'ammissione, anche in soprannumero, all'Ateneo indicato come prima opzione, ha contestato il silenzio-diniego sull'istanza di accesso. Il giudice ha ritenuto necessario verificare la rilevanza, la strumentalità e la pertinenza della documentazione richiesta rispetto all'azione di impugnazione, ponendo in correlazione gli atti ostensibili con le concrete modalità di selezione successive al semestre filtro, di predisposizione e correzione delle prove e di formazione della graduatoria. L'istruttoria riguarda: la predisposizione delle domande, comprese quelle a completamento, la predeterminazione delle risposte e degli eventuali sinonimi e il caricamento dei dati sulla piattaforma CINECA; le modalità di correzione e validazione degli elaborati da parte del CINECA e delle Commissioni di Ateneo; il funzionamento del sistema informatico e l'eventuale spazio di discrezionalità delle Commissioni nella valutazione dei sinonimi e nella qualificazione delle risposte come corrette o errate; l'eventuale ampliamento dell'elenco dei sinonimi dopo l'inizio delle correzioni del primo o del secondo appello e il momento di tali modifiche; la possibilità per le Commissioni di ritenere corrette risposte non riconducibili all'elenco predeterminato dei sinonimi.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accesso né la controversia principale. Ha disposto un'istruttoria per acquisire documentati chiarimenti e la relativa documentazione dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dal CINECA e dall'Università della Calabria, ciascuno per quanto di competenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. L'acquisizione è stata ritenuta necessaria per valutare la rilevanza, il carattere strumentale e la pertinenza degli atti richiesti rispetto all'impugnazione del diniego di ammissione e per verificare la correttezza delle procedure di predisposizione, correzione e validazione delle prove e di formazione della graduatoria. La definizione della fase processuale è stata riservata all'esito dell'istruttoria. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per la trattazione della domanda di accesso nel giudizio amministrativo e consente al giudice di disporre gli incombenti istruttori necessari prima di definire la fase processuale.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    istanza di accesso ai documenti ex art. 22 ss. L. 241/1990

    L'istanza di accesso documentale deve essere valutata anche in relazione alla rilevanza, strumentalità e pertinenza della documentazione richiesta rispetto all'azione giudiziale prospettata.

  • d.m. n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina il semestre filtro e le procedure propedeutiche all'accesso e all'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accesso, quando la documentazione richiesta è funzionale a un'azione di impugnazione concernente una procedura selettiva, il giudice può disporre un'istruttoria per verificare in concreto la rilevanza, la strumentalità e la pertinenza degli atti rispetto ai vizi dedotti o prospettati.
  • Quando l'esito di una procedura selettiva dipende da sistemi informatici e da regole predeterminate per la correzione delle prove, possono essere oggetto di specifico accertamento istruttorio le modalità di elaborazione delle domande, caricamento dei dati, correzione, validazione e gestione degli eventuali sinonimi.
  • Ai fini del controllo sulla legittimità della correzione informatizzata delle prove, è rilevante accertare se le commissioni dispongano di margini di discrezionalità nella valutazione delle risposte oppure se il sistema informatico determini automaticamente la correttezza o l'erroneità dell'elaborato.
  • La verifica della rilevanza dell'accesso rispetto all'impugnazione di una graduatoria può richiedere l'acquisizione della cronologia e del contenuto delle eventuali modifiche apportate ai criteri o agli elenchi di risposte corrette dopo l'inizio delle correzioni.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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