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Sentenza

Sentenza n. 528/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Cosenza, avente protocollo nr. -OMISSIS- del 08.03.2022, notificato brevi manu, all'odierno ricorrente, in data 10.03.2022, con il quale veniva decretato il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti; nonché di ogni provvedimento propedeutico, presupposto, consequenziale e/o connesso.

Giustizia amministrativa202200655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito della dichiarazione resa dal ricorrente il 19 marzo 2026. La sentenza non esamina nel merito la legittimità del divieto prefettizio né la dedotta carenza dei presupposti di legge. In ragione della natura formale della decisione, le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, adottato nei confronti di persona denunciata per il reato di cui all’art. 612, comma 2, c.p.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Cosenza dell’8 marzo 2022, notificato il 10 marzo 2022, deducendo la carenza dei presupposti di legge per l’adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Il provvedimento era stato adottato in ragione della denuncia del ricorrente per il reato previsto dall’art. 612, comma 2, c.p.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, c.p.

    La denuncia per il reato di cui alla disposizione è indicata nel provvedimento come presupposto fattuale del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti; il TAR non ne ha tuttavia esaminato la rilevanza giuridica nel merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse da parte del ricorrente comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito, quando l’interesse alla decisione non risulta più attuale.
  • Quando il giudizio è definito per una ragione meramente processuale di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese in considerazione della natura formale della decisione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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