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Sentenza

Sentenza n. 740/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Forlì n. 99/2025, depositata e resa pubblica il 22.04.2025.

Giustizia amministrativa202501876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando che la sentenza presupposta era già stata ottemperata dall'amministrazione prima dell'instaurazione del giudizio. Ne consegue che non sussisteva un inadempimento attuale suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero, liquidate in 400 euro, oltre spese generali e oneri accessori.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, secondo il ricorrente, della sentenza del Tribunale di Forlì n. 99/2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Forlì n. 99/2025. Il Ministero si è costituito dimostrando che la sentenza era stata integralmente ottemperata in data 11 dicembre 2025, anteriormente alla proposizione del ricorso per ottemperanza, instaurato il 16 dicembre 2025. La controversia riguarda quindi l'assenza, al momento della proposizione del giudizio, di un persistente inadempimento dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il ricorso è stato respinto perché l'obbligo risultava già adempiuto prima della sua proposizione.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è infondato quando l'amministrazione abbia già eseguito la sentenza presupposta anteriormente alla proposizione del giudizio, poiché manca un inadempimento attuale da far valere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione può evitare l'accoglimento della domanda dimostrando documentalmente l'integrale esecuzione della sentenza prima dell'instaurazione del processo; in tal caso il ricorso è respinto e le spese possono essere poste a carico del ricorrente che abbia agito nonostante l'avvenuto adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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