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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3872/2020 del 17/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto, con domanda del 24 settembre 2013, di essere ammessa al passivo del fallimento per un credito restitutorio di Euro 205.342. Il credito derivava da un accredito effettuato il 5 febbraio 2009 sul conto della società poi fallita, quando questa era già stata dichiarata insolvente: si trattava di un rimborso di conto fiscale relativo a un credito ceduto all’impresa beneficiaria, ma la cessione era stata successivamente risolta consensualmente. La somma era stata acquisita dalla curatela, che nel giugno 2009 aveva rifiutato di restituirla. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda per mancanza di prova della non imputabilità del ritardo; il Tribunale di Ancona, con decreto del 7 novembre 2014, aveva confermato la tardività, ritenendo che il credito sopravvenuto dovesse essere fatto valere entro un termine congruo e ragionevole rispetto alle esigenze di celerità della procedura e individuando nel rifiuto del curatore il momento da cui agire. La ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo ha dedotto che il Tribunale non avrebbe dovuto acquisire documentazione tardivamente depositata dalla curatela, relativa alla formazione dello stato passivo, denunciando violazioni della legge fallimentare, delle regole sull’onere e sulla valutazione della prova e dell’obbligo di pronuncia. Con il secondo ha sostenuto che alla domanda di ammissione di un credito sopravvenuto, in particolare se prededucibile, non dovessero applicarsi i termini dell’art. 101 legge fallimentare né un termine giudizialmente ricavato dalle esigenze di celerità, richiamando anche la disciplina dei crediti prededucibili. Con il terzo ha lamentato l’omessa pronuncia sulla dedotta causa giustificativa del ritardo, identificata nella sentenza del Tribunale di Napoli dell’8 maggio 2013, che aveva condannato la ricorrente a pagare l’importo all’originario cedente, nonché sulle circostanze addotte a sostegno della tempestività o della non imputabilità del ritardo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo: gli atti e i provvedimenti formati dagli organi della procedura fallimentare, compresi quelli di formazione dello stato passivo e il decreto di esecutività, sono raccolti nel fascicolo d’ufficio e possono essere consultati direttamente dal giudice; non sono documenti di prova soggetti ai termini di produzione previsti per le parti. Ha ritenuto infondato il secondo motivo quanto alla pretesa assenza di qualsiasi limite temporale: l’art. 101 legge fallimentare non si applica direttamente ai crediti sorti durante la procedura e il rinvio dell’art. 111-bis alle modalità di accertamento del capo V non estende ai crediti prededucibili i termini di decadenza. Tuttavia, per i crediti sopravvenuti il limite temporale va ricavato sistematicamente: la domanda deve essere presentata entro un anno dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al passivo. Ha quindi corretto, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., la motivazione del decreto nella parte in cui faceva riferimento a un indeterminato tempo adeguato alle esigenze di celerità, ma ha lasciato ferma la valutazione di tardività: la domanda era stata proposta quasi quattro anni dopo il rifiuto di rimborso del curatore, individuato come momento in cui il credito poteva essere fatto valere. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il Tribunale si era pronunciato sulla rilevanza della sentenza del 2013 e delle circostanze invocate, escludendone l’idoneità a spostare il momento utile per l’insinuazione; la censura contestava quindi la valutazione adottata, non un’omissione di pronuncia, e l’accertamento del momento in cui maturano le condizioni di partecipazione al passivo è riservato al giudice di merito se adeguatamente motivato. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 90 legge fallimentare

    Questi atti e provvedimenti, formati dagli organi della procedura o assunti dall’autorità giudiziaria nel progressivo evolversi del fallimento, sono raccolti nel fascicolo di cui alla L. Fall., art. 90 e rimangono nella disponibilità del giudice delegato e del Tribunale fallimentare, che possono liberamente attingere a tale fascicolo al fine di verificare e prendere in esame le statuizioni adottate nel corso del procedimento concorsuale.

    Gli atti e i provvedimenti della procedura raccolti nel fascicolo d’ufficio possono essere consultati direttamente dal giudice fallimentare e non necessitano di produzione documentale a cura delle parti.

  • art. 99, comma 7, legge fallimentare

    I provvedimenti del giudice delegato di formazione dello stato passivo delle domande di insinuazione tempestivamente presentate e il relativo decreto di esecutività non necessitano quindi di produzione e sfuggono alle regole in materia, perchè sono atti del fascicolo d’ufficio consultabili da parte del Tribunale direttamente e senza impedimento alcuno.

    La decadenza prevista per il deposito dei documenti di prova delle parti non si applica agli atti e ai provvedimenti già appartenenti al fascicolo d’ufficio della procedura.

  • art. 101 legge fallimentare

    l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dalla L. Fall., art. 101, comma 1 ed u.c.; tale insinuazione tuttavia incontra comunque un limite temporale, da individuarsi – in coerenza e armonia con l’intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all’art. 24 Cost. – nel termine di un anno, espressivo dell’attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.

    I crediti sorti durante la procedura non soggiacciono ai termini decadenziali dell’art. 101; la domanda di insinuazione deve però essere presentata entro un anno dal verificarsi delle condizioni che consentono la partecipazione al passivo.

  • art. 111-bis legge fallimentare

    Nella specie, del resto, il rinvio alla normativa del Capo V, che è operato dall’art. 111-bis, concerne (solo) le modalità (di accertamento dei crediti), non (anche) i termini.

    Il rinvio dell’art. 111-bis al capo V riguarda le modalità di accertamento dei crediti prededucibili e non comporta l’estensione ai crediti sopravvenuti dei termini di decadenza previsti per le domande di insinuazione.

  • art. 3 Cost.

    Per portare i crediti sopravvenuti a una posizione adeguatamente accostabile a quella degli altri creditori, si deve fermare pertanto un termine annuale per la presentazione delle relative domande.

    Il termine annuale per i crediti sopravvenuti assicura un trattamento adeguatamente comparabile a quello degli altri creditori, evitando una disciplina irragionevolmente deteriore.

  • art. 24 Cost.

    Per portare i crediti sopravvenuti a una posizione adeguatamente accostabile a quella degli altri creditori, si deve fermare pertanto un termine annuale per la presentazione delle relative domande.

    Il termine annuale assicura al creditore sopravvenuto uno spazio temporale effettivo per esercitare il diritto di azione e chiedere l’ammissione al passivo.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    In applicazione di tale principio – a cui questo collegio intende dare continuità – il decreto impugnato andrà dunque corretto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, laddove afferma che il creditore sopravvenuto abbia la possibilità di insinuarsi al passivo non nel termine di dodici mesi dall’insorgenza del suo credito sopravvenuto, ma in un indeterminato “tempo adeguato alle esigenze di celerità della procedura di accertamento del passivo”.

    La Corte può correggere la motivazione del provvedimento impugnato quando il principio di diritto applicabile consente di confermare la statuizione finale, pur sostituendo la regola giuridica utilizzata dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il Tribunale ha individuato a chiare lettere nel rifiuto di rimborso da parte del curatore il momento da cui l’insinuazione poteva essere presentata, ritenendo irrilevanti a tal riguardo, espressamente, la pronuncia di una sentenza di condanna ad effettuare il medesimo pagamento nei confronti dell’originario cedente e, implicitamente, le circostanze di fatto già addotte in quella sede di merito al fine di sostenere il carattere liberatorio del pagamento già compiuto in favore della procedura.

    Non sussiste omissione di pronuncia quando il giudice abbia deciso la questione sottoposta, anche escludendo espressamente o implicitamente la rilevanza degli elementi invocati dalla parte; la contestazione delle valutazioni svolte non si converte in un vizio di omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Gli atti e i provvedimenti formati dagli organi della procedura fallimentare e raccolti nel fascicolo d’ufficio, inclusi quelli relativi alla formazione dello stato passivo, sono direttamente consultabili dal giudice e non sono soggetti alle decadenze previste per la produzione dei documenti di prova delle parti.
  • Le domande di insinuazione relative a crediti sorti durante la procedura fallimentare non sono soggette ai termini decadenziali previsti dall’art. 101 legge fallimentare per i crediti anteriori; devono tuttavia essere presentate entro un anno dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo.
  • Il rinvio dell’art. 111-bis legge fallimentare alle modalità di accertamento previste dal capo V non estende ai crediti prededucibili i termini di decadenza stabiliti per le domande di insinuazione.
  • L’individuazione del momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al passivo costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logica.
  • La censura di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice abbia deciso la questione, anche ritenendo irrilevanti, espressamente o implicitamente, gli argomenti e gli elementi addotti dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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