Cassazione Penale, Sentenza n. 17737/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela ritenendo non applicabile l'aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7) c.p. nel caso di sottrazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore. Il ricorrente ha sostenuto che la manomissione del misuratore non esclude la destinazione dell'energia a pubblico servizio e che la condotta integra il reato di furto aggravato procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea l'esclusione dell'aggravante operata dal Tribunale. Ha affermato che la sottrazione di energia tramite alterazione del sistema di misurazione integra il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, co. 1, n. 7) c.p., in quanto l'energia fornita tramite la rete di distribuzione è concretamente destinata a un servizio rivolto a utenze indeterminate. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catania in diversa composizione per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che qualifica la manomissione del contatore come furto e ha richiamato il quadro normativo recente relativo alla procedibilità del delitto di furto e alle modifiche procedurali intervenute.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (circostanze aggravanti)
art. 625, co. 1, n. 7) c.p.
La circostanza aggravante opera quando il furto è commesso su cosa destinata a pubblico servizio; se correttamente contestata rende il reato procedibile d'ufficio.
art. 624 cod. pen. e riforma Cartabia
art. 624, co. 3 cod. pen., come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La riforma ha stabilito la regola generale della procedibilità a querela per il furto, ma prevede eccezioni, tra cui il furto su cose destinate a pubblico servizio, che mantengono la procedibilità d'ufficio.
legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. legge Nordio) - art. 593 c.p.p.
modifica dell'art. 593, co. 2, c.p.p.
La modifica ha limitato la possibilità per il pubblico ministero di appellare indiscriminatamente le sentenze di proscioglimento; la Corte ha comunque disposto il rinvio per nuovo giudizio nel caso concreto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996; Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025; pronunce 2023-2024
La giurisprudenza consolidata afferma che la manomissione del misuratore che altera la misurazione dei consumi integra il reato di furto (e non configurazioni alternative come frode informatica), essendo diretta all'impossessamento dell'energia non contabilizzata.
Massime di principio
- La manomissione del contatore che altera la misurazione dell'energia integra il reato di furto: la condotta è volta all'impossessamento della cosa e non si limita a una frode meramente contabilistica.
- Se l'energia è concretamente destinata a un pubblico servizio (es. erogazione tramite rete di distribuzione a utenze indeterminate), si applica l'aggravante dell'art. 625, co. 1, n. 7), rendendo il reato procedibile d'ufficio anche dopo la riforma del 2022.
- La verifica della destinazione a pubblico servizio è un accertamento di fatto e diritto che deve considerare la concreta modalità di erogazione e il contesto normativo: non è automatico per ogni forma di energia o produzione autonoma.
- Se l'aggravante è espressamente contestata nell'imputazione, la sua esclusione in sentenza richiede motivazione adeguata; l'errata esclusione può legittimare il ricorso del pubblico ministero.
- È necessario considerare le modifiche procedurali recenti (per es. legge Nordio) sulle facoltà di impugnazione del pubblico ministero: verificare la normativa vigente alla data degli atti e alla data della pronuncia.
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