Sentenza n. 4005/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente: in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio e rifiuto di fissare un appuntamento presso l’ambasciata per la presentazione della domanda di visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere effettuato la preiscrizione universitaria e trasmesso la richiesta tramite il portale ministeriale Universitaly, ha agito per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione sia rispetto all’avvio del procedimento di rilascio del visto, sia rispetto alla sua conclusione, chiedendo che l’amministrazione fosse condannata a provvedere entro trenta giorni e che fosse nominato un commissario ad acta. In particolare, il ricorso era stato proposto anche a causa del rifiuto dell’ambasciata di fissare un appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di essere posto in condizione di presentare la domanda, poiché, nelle more del giudizio, l’appuntamento presso l’ambasciata è stato concesso, conseguendo così il risultato sollecitato dal ricorrente. Il giudice ha precisato che il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 349 del 1999, decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall’appuntamento; resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di fissare celermente l’appuntamento richiesto. La domanda volta a ottenere direttamente la conclusione del procedimento con il rilascio del visto è stata dichiarata inammissibile, perché alla data di proposizione del ricorso non era ancora iniziato il decorso del termine di novanta giorni. Le spese sono state compensate in ragione dell’ingente flusso di domande gravante sull’ambasciata e della reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
termine di 90 giorni per provvedere
Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda, che presuppone la possibilità di formalizzarla mediante l’appuntamento presso l’ambasciata.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla presentazione della domanda formalizzata presso la rappresentanza consolare e non dalla mera preiscrizione universitaria o dalla trasmissione della richiesta tramite il portale Universitaly.
- L’amministrazione consolare ha l’obbligo di fissare celermente l’appuntamento richiesto dall’interessato quando tale appuntamento è necessario per consentire la formalizzazione della domanda di visto.
- L’azione avverso il silenzio diretta a ottenere la conclusione del procedimento di rilascio del visto è inammissibile se, al momento della sua proposizione, non è ancora decorso il termine previsto per provvedere, computato dalla presentazione della domanda.
- Se, nelle more del giudizio sul silenzio, l’amministrazione fissa l’appuntamento richiesto e consente così la presentazione della domanda, limitatamente a tale richiesta viene meno la materia del contendere.
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