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Sentenza

Sentenza n. 3855/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 420/2024, depositata il 25.01.2024

Giustizia amministrativa202504515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 420/2024, relativa all'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 420/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente, o altro beneficio equipollente, per l'importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dalla legge. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute. Il giudizio di ottemperanza non comprendeva le spese di lite liquidate dal giudice civile, poiché distratte in favore del difensore e non azionate nel presente giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il giudicato era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che l'amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura. Il giudice ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza nonché dell'entità delle somme pretese. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza al titolo esecutivo.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994

    La sentenza civile posta in esecuzione riconosceva interessi legali e rivalutazione monetaria entro i limiti previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata, l'inottemperanza può essere accertata quando sia decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni e l'ente non abbia eseguito, neppure parzialmente, quanto dovuto.
  • Quando l'amministrazione, pur costituita nel giudizio di ottemperanza, non contesta l'esistenza o l'ammontare del credito e non fornisce indicazioni sull'esecuzione del giudicato, tali circostanze concorrono a confermare l'inadempimento dell'obbligo risultante dal titolo.
  • In caso di accertata inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a provvedere, anche mediante delega, in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza può essere negata quando, avuto riguardo al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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