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Ordinanza

Ordinanza n. 1253/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura per lavori di rifunzionalizzazione della rete fognaria e realizzazione di un nuovo connettore fognario, nonché ammissione della controinteressata al prosieguo della gara

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata a seguito di una precedente sentenza del TAR, la nota di trasmissione dell’aggiudicazione e il verbale di gara nella parte relativa all’ammissione della controinteressata. In sede cautelare ha contestato, in particolare, la legittimità dell’intervento del RUP del Comune di Ottati, che avrebbe avocato a sé la conclusione della fase di verifica dell’affidabilità professionale della controinteressata, sostituendosi agli organi ordinariamente competenti. Il ricorso è stato esaminato anche alla luce dell’art. 62, comma 13, d.lgs. n. 36/2023, relativo alla responsabilità delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza e alla distinzione tra le attività della centrale e quelle della stazione appaltante beneficiaria.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. A un sommario esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto illegittimo l’esercizio, da parte del RUP del Comune di Ottati, del potere di avocazione della conclusione della verifica dell’affidabilità professionale della controinteressata, con conseguente sostituzione degli organi ordinariamente preposti. Il Collegio ha rilevato che l’avocazione e la sostituzione dell’organo competente presuppongono una relazione di gerarchia nell’organizzazione degli uffici pubblici e non possono fondarsi sulla diversa relazione di coordinamento. Ha quindi sospeso l’efficacia della nota prot. n. 738 del 9 marzo 2026 e degli atti conseguenti, ordinando il riesame entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La trattazione del merito è stata fissata all’11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 13, d.lgs. n. 36/2023

    Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza

    La disposizione distingue le attività di centralizzazione della committenza, affidate alla centrale o alla stazione appaltante che svolge tale funzione, dalle attività proprie della stazione appaltante beneficiaria; tale distinzione non consente al RUP di quest’ultima di sostituirsi agli organi competenti della centrale sulla base di una mera relazione di coordinamento.

  • art. 62, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di gara, la centrale di committenza e la stazione appaltante beneficiaria conservano ambiti di competenza distinti per le attività rispettivamente loro attribuite; il responsabile del procedimento della stazione appaltante beneficiaria non può sostituirsi agli organi della centrale nella definizione di una fase procedimentale di competenza di quest’ultima mediante un potere di avocazione non fondato su una relazione gerarchica.
  • Il potere di avocazione e quello di sostituzione dell’organo competente presuppongono una relazione di gerarchia organizzativa tra gli uffici e non possono essere esercitati sulla base di una mera relazione di coordinamento tra amministrazioni o strutture amministrative.
  • Quando il giudice amministrativo ravvisi in sede cautelare un possibile vizio nella sostituzione dell’organo competente all’interno della procedura di gara, può sospendere gli atti consequenziali e disporre il riesame dell’affare entro un termine determinato, senza definire il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiIncompetenzaTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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