Sentenza del 22/01/2020 n. 1285 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce dall'escussione di una polizza fideiussoria stipulata da S. a garanzia del rimborso di un credito IVA trasferito dalla sua controllata D. Dopo il pagamento effettuato dall'assicuratore su escussione, l'assicuratore ha iscritto ipoteca sui beni di S.; la società ha impugnato l'iscrizione dell'ipoteca deducendone la nullità per mancata notificazione dell'avviso di accertamento prodromico. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per assenza di atto impugnabile; la CTR ha invece accolto l'appello ritenendo che la pretesa tributaria nei confronti della controllante (coobbligata solidale) fosse sostanzialmente la stessa e che la contribuente si fosse resa edotta della pretesa solo con l'iscrizione ipotecaria successiva all'escussione della polizza. L'Agenzia ha quindi impugnato in Cassazione sostenendo la carenza di giurisdizione del giudice tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (mancanza di giurisdizione del giudice tributario). Ha richiamato la giurisprudenza di Sezioni Unite che qualifica la polizza fideiussoria come garanzia autonoma e indennitaria rispetto all'obbligazione principale, con titoli e rapporti distinti. Perciò gli atti relativi all'escussione della polizza e alle conseguenze (iscrizione ipotecaria, azioni del garante) sono autonomi rispetto alla pretesa tributaria originaria e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rimessa al giudice ordinario; le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma individua la giurisdizione del giudice tributario; la Corte ha ritenuto che le questioni relative all'escussione della polizza fideiussoria e agli atti consequenziali non rientrino nella giurisdizione tributaria ma in quella ordinaria
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione disciplina la polizza fideiussoria in relazione ai rimborsi IVA. La Corte ha interpretato il regime della fideiussione come atto di garanzia autonomo e indennitario, non come sostituto dell'adempimento dell'obbligazione tributaria: da ciò discende l'autonomia del relativo contenzioso
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma è stata richiamata nei motivi successivi ma il motivo relativo è stato assorbito; non emerge una interpretazione sostanziale diversa da quella generale sul carattere autonomo della polizza
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)
Cass., sez. un., 10 luglio 2019, nn. 18520-18522; Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947; Cass., sez. un., 9 maggio 2019, n. 12228; Cass., sez. un., 15 aprile 1994, n. 3519; Cass., sez. un., 10 ottobre 1996, n. 8592; Cass., sez. un., 15 ottobre 1998, n. 10188
La giurisprudenza consolidata afferma il carattere autonomo e indennitario della garanzia fideiussoria e la conseguente autonomia dei rapporti e dei titoli giuridici derivanti dall'escussione della polizza rispetto alla pretesa tributaria originaria
Massime di principio
- La polizza fideiussoria a garanzia di rimborsi IVA è caratterizzata da autonomia rispetto all'obbligazione tributaria principale: assolve funzione indennitaria e non sostitutiva dell'adempimento fiscale.
- Le controversie relative all'escussione della fideiussione, al pagamento da parte del garante e agli atti consequenziali (ad es. iscrizione ipotecaria da parte del garante o dell'assicuratore) costituiscono rapporti autonomi e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non nel giudice tributario.
- L'impugnazione degli atti esecutivi posti in essere dopo l'escussione della polizza (iscrizione di ipoteca, decreto ingiuntivo esecutivo ecc.) non può essere considerata automaticamente un'istanza incidentale al processo tributario originario: va valutata come autonoma azione di diritto civile/contrattuale.
- La mera circostanza che la garanzia sia stata prestata in relazione a un credito tributario non trasferisce automaticamente la competenza al giudice tributario quando si discute la validità del contratto di garanzia o l'operato del garante.
- In giudizi analoghi è opportuno dedurre immediatamente davanti al giudice ordinario le questioni relative alla fideiussione; se la materia viene invece trattata dal giudice tributario, la decisione può essere cassata per carenza di giurisdizione.
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